Rifiuti: il produttore che li affida a un soggetto non autorizzato risponde per culpa in eligendo, anche se conferiti a un centro (Cass. pen. 41051/2025)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 41051 del 22 dicembre 2025 (R.G.N. 16555/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Aldo Aceto.
Il principio di diritto
In tema di gestione di rifiuti, la consegna di rifiuti a un soggetto privo dell’autorizzazione al loro smaltimento e in assenza della necessaria documentazione integra il reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando che il rifiuto venga conferito a un centro autorizzato a riceverlo: l’affidamento di rifiuti a terzi comporta per il conferente precisi obblighi di verifica dell’affidabilità del terzo e delle sue autorizzazioni, la cui violazione fonda la responsabilità penale a titolo di culpa in eligendo. L’assenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) può essere rilevata anche con motivazione implicita.
Il fatto
Due legali rappresentanti di due società — una operante nei profilati di alluminio, l’altra negli infissi, condividenti lo stesso capannone — erano stati condannati dal Tribunale di Roma per concorso (art. 110 cod. pen.) nella gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006): quali produttori, avevano ceduto rifiuti poi raccolti, trasportati e abbandonati in discarica da altri, in assenza di autorizzazioni e formulari.
Ricorrevano per cassazione con tre motivi: genericità e indeterminatezza del capo d’imputazione (art. 522 cod. proc. pen.), illogicità della motivazione sulle rispettive responsabilità, mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
La motivazione
Il primo motivo è manifestamente infondato: il fatto è enunciato in forma chiara quando i suoi elementi strutturali sono descritti in modo da consentire il pieno contraddittorio e la difesa, anche attraverso gli atti del fascicolo (Sez. 3, n. 9314 del 2023, e altre). L’imputazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi non è generica, ma marca la latitudine accusatoria; gli stessi ricorrenti dimostravano di conoscere la natura dei rifiuti trattati.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: la consegna di rifiuti a soggetto privo di autorizzazione e in assenza della documentazione necessaria integra il reato ex art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando che il rifiuto sia conferito a un centro autorizzato; il conferente ha precisi obblighi di verifica dell’affidabilità e delle autorizzazioni del terzo, la cui violazione fonda la responsabilità a titolo di culpa in eligendo (Sez. 3, n. 8215 del 2020, e altre). L’individuazione delle società era possibile dagli imballaggi rinvenuti; la dedotta gestione di fatto da parte di un terzo non esclude la responsabilità dell’amministratrice che nulla ha fatto per impedire l’illecito, riguardante rifiuti prodotti anche dalla propria società.
Il terzo motivo è infondato: l’assenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 del 2017, e altre); qui la pena, non prossima al minimo edittale, e la non esiguità dei rifiuti rendono implicita la valutazione. Il reato, inoltre, non è prescritto, in applicazione di Sez. U, n. 20989 del 2024 (Polichetti) sulla disciplina della sospensione ex art. 159 cod. pen. per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. In dispositivo, la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti alle spese.
Implicazioni pratiche
Chi produce rifiuti e li affida a terzi risponde penalmente se non verifica autorizzazione e affidabilità del destinatario: non basta consegnarli a un “centro”, occorre accertarne titoli e competenze (culpa in eligendo).
L’imputazione che contesta rifiuti “pericolosi e non pericolosi” non è per ciò generica: individua l’ampiezza dell’accusa, e la determinatezza si valuta anche alla luce degli atti del fascicolo processuale.
L’amministratore di diritto non si libera invocando la gestione di fatto altrui se nulla ha fatto per impedire l’illecito relativo a rifiuti prodotti anche dalla propria società.
La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) può essere esclusa con motivazione implicita, desumibile ad esempio da una pena non prossima al minimo edittale.
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