Accertamento dell’handicap: la causa e’ di valore indeterminabile, i compensi vanno liquidati sullo scaglione fino a 52.000 euro (Cass. 7917/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 7917 del 31 marzo 2026 (R.G.N. 16018/2025) — Presidente Marchese, Relatore Sarracino.
Il principio di diritto
Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento della condizione di handicap — vertendo su uno status — la causa e’ di valore indeterminabile e va ricondotta allo scaglione tra 26.001 ed 52.000 euro; ne consegue che la liquidazione dei compensi difensivi, anche nei procedimenti di istruzione preventiva (ATPO ex art. 445-bis c.p.c.), non può scendere sotto i minimi tariffari calcolati su tale scaglione.
Il fatto
Il Tribunale di Cosenza, in esito ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.), omologava il positivo accertamento sanitario dei presupposti per l’indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, liquidando le spese di lite in 1.168,50 euro oltre accessori. L’assistibile ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dei minimi tariffari: sostenendo l’applicabilità dello scaglione tra 26.001 e 52.000 euro — per il valore indeterminabile della causa, riguardante anche l’accertamento della condizione di handicap — chiedeva la liquidazione in almeno 1.528,00 euro. L’INPS resisteva con controricorso. La Sezione aveva proposto la definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; la parte ha poi chiesto la decisione.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Richiamando il proprio orientamento (Cass. 29311/2020 e precedenti ivi citati), ribadisce che le controversie relative all’accertamento della condizione di handicap — attenendo all’accertamento di uno status — sono di valore indeterminabile e rientrano nello scaglione tra 26.001 ed 52.000 euro. Su tale base, i valori medi aggiornati dal d.m. 147/2022 per i procedimenti di istruzione preventiva (992 euro per la fase di studio, 788 per l’introduttiva, 1.276 per l’istruttoria), decurtati del 50% ai sensi dell’art. 4 del d.m. 55/2014, conducono a una liquidazione minima di 1.528,00 euro. La liquidazione operata dal Tribunale, inferiore a tale soglia, viola i minimi ratione temporis applicabili. Il decreto e’ cassato nel solo capo relativo alle spese, con rinvio al Tribunale di Cosenza in diversa persona, chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia fissa un criterio operativo per la difesa nelle cause previdenziali e assistenziali che coinvolgono l’accertamento dell’handicap: qualificata la causa come di valore indeterminabile, la parcella va parametrata allo scaglione tra 26.001 e 52.000 euro, non a scaglioni inferiori. Nei procedimenti ATPO ex art. 445-bis c.p.c. il difensore può contestare la liquidazione che scenda sotto i minimi così calcolati (fasi di studio, introduttiva e istruttoria, con l’abbattimento del 50% ex art. 4 d.m. 55/2014). Resta essenziale verificare il decreto tariffario applicabile ratione temporis (nella specie, il d.m. 147/2022).
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