Massofisioterapista non è fisioterapista: legittimo il licenziamento senza iscrizione all’albo (Cass. lav. 24320/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 24320 del 31 luglio 2026 (R.G.N. 11985/2025) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Caterina Marotta.
Il principio di diritto
Il massofisioterapista (titolo conseguito ex l. n. 403/1971) non è, dal 2006, una professione sanitaria, ma un “operatore di interesse sanitario”. L’art. 4, comma 4-ter, della l. n. 42/1999 (introdotto dall’art. 15-bis del d.l. n. 34/2023) ha soltanto ampliato l’accesso agli elenchi speciali ad esaurimento per chi abbia conseguito il titolo in corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, ma non ha riaperto i termini per chi non si era iscritto nei termini fissati dal D.M. 9 agosto 2019, né ha equiparato il massofisioterapista al fisioterapista laureato. È quindi legittimo il licenziamento del dipendente assunto come fisioterapista privo dell’iscrizione all’albo.
Il fatto
Un’Azienda sanitaria provinciale risolveva, nel 2022, il rapporto con un dipendente assunto nel 2009 con qualifica di fisioterapista, all’esito di un procedimento avviato su sollecitazione dell’Ordine competente, poiché il lavoratore — in possesso del titolo di massofisioterapista — non risultava iscritto all’albo. Il Tribunale di Locri e la Corte d’appello di Reggio Calabria confermavano la legittimità del licenziamento: il dipendente non si era iscritto nell’elenco speciale ad esaurimento entro i termini del D.M. 9 agosto 2019, e l’art. 4, comma 4-ter, della l. n. 42/1999 non sanava retroattivamente tale omissione. Il lavoratore ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
Il ricorso è infondato. La Corte ripercorre l’evoluzione della figura del massofisioterapista: professione sanitaria ausiliaria con la l. n. 403/1971, non riordinata dopo la riforma delle professioni sanitarie, e dal 2006 (l. n. 43/2006) non più qualificabile come professione sanitaria, bensì collocata tra gli operatori di interesse sanitario, con attività accessorie e strumentali. Gli interventi del 2019 (D.M. 9 agosto 2019) e del 2023 hanno natura transitoria e conservativa: istituiscono e ampliano l’accesso agli elenchi speciali ad esaurimento senza attribuire la qualifica di professione sanitaria né alcuna equiparazione al fisioterapista laureato.
L’art. 4, comma 4-ter, invocato dal ricorrente, ha esteso l’iscrizione con riserva a chi avesse conseguito il titolo in corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018 pur senza aver maturato i trentasei mesi di attività, ma non ha modificato la disciplina previgente né riaperto i termini per chi non se ne era avvalso. Il ricorrente, assunto come fisioterapista in assenza del titolo abilitante e non iscritto nei termini del D.M. 9 agosto 2019, non può invocare lo ius superveniens per ottenere la riammissione in servizio. Il ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma la netta distinzione tra massofisioterapista — operatore di interesse sanitario, con attività servente e ausiliaria — e fisioterapista, professione sanitaria a formazione universitaria. L’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento è misura transitoria e conservativa, non equipollente né equivalente alla laurea abilitante, e soggetta a termini perentori. Per il pubblico impiego sanitario ciò comporta che l’assenza dell’iscrizione all’albo, requisito indispensabile per l’esercizio della professione, legittima la risoluzione del rapporto, senza che una successiva riapertura parziale dei termini di iscrizione possa sanare, retroattivamente, la posizione di chi non vi aveva provveduto.
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