Affidamento esclusivo del minore: eccezione alla bigenitorialità, con accertamento rigoroso (Cass. civ. 8017/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 8017/2026 (cam. cons. 8 gennaio 2026, dep. 31 marzo 2026), Pres. Acierno, Rel. Casadonte.
Il principio di diritto
L’affidamento esclusivo del minore costituisce un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso, espressione del diritto alla bigenitorialità sancito dall’art. 337-ter cod. civ.: può essere disposto solo quando si accerti, in modo rigoroso e sulla base di dati oggettivi, che l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore, ai sensi dell’art. 337-quater cod. civ.
Il fatto
Nel giudizio di scioglimento del matrimonio, il Tribunale aveva affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e incontri protetti del padre alla presenza dei servizi sociali, ponendo a carico del padre un contributo di mantenimento; venivano rigettate le reciproche domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale. La Corte d’appello confermava. Il padre ricorreva per cassazione con dieci motivi, contestando l’affidamento esclusivo, la valutazione delle capacità genitoriali, le scelte su salute e istruzione della minore, la ripartizione delle spese e la valutazione delle prove.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure, connotate da genericità, mirano a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità al di fuori di errori interpretativi o dell’omissione di fatti decisivi. Sul punto centrale, la Corte ricorda che l’affidamento condiviso è la regola e quello esclusivo l’eccezione, ammessa solo ove risulti in concreto contrario all’interesse del minore l’affido condiviso. Nella specie il giudice d’appello si era attenuto a tali principi, motivando la scelta dell’affido esclusivo sulla base di una serie di circostanze oggettive e pregnanti, attinenti sia a condotte pregiudizievoli sia a scelte incidenti sulla salute e sull’educazione della minore. Inammissibili anche i motivi sulle spese, stante l’integrale soccombenza del ricorrente.
Implicazioni pratiche
La pronuncia riafferma il metodo per derogare alla bigenitorialità: l’affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso, ancorato a dati oggettivi, della contrarietà dell’affido condiviso all’interesse del minore, adeguatamente motivato dal giudice di merito. Per chi imposta un ricorso in questa materia, la decisione è un monito sui limiti del giudizio di legittimità: non è sede per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle capacità genitoriali, ma solo per far valere errori di diritto o vizi motivazionali specifici e decisivi. La genericità delle censure conduce all’inammissibilità.