Docenti di religione: la reiterazione ultratriennale dei contratti a termine senza concorso è abuso e obbliga al risarcimento (Cass. lav. 9116/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 9116/2026, pubblicata il 10 aprile 2026 (R.G.N. 378/2021) — camera di consiglio del 3 marzo 2026, Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Dario Conte.

Il principio di diritto

«Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».

Il fatto

Quattordici insegnanti di religione cattolica, utilizzati per anni con contratti a tempo determinato annuali reiterati, avevano ottenuto in primo grado un’indennità pari a quattordici mensilità per danno da perdita di chance. La Corte d’appello di Venezia riformava, ritenendo che la disciplina speciale degli insegnanti di religione (legge n. 186/2003) costituisse una “ragione obiettiva” idonea a escludere il contrasto con la Clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE. I docenti ricorrevano per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo è fondato. Il carattere speciale della disciplina degli insegnanti di religione non impedisce di ravvisare l’abuso da reiterazione ai sensi della Clausola 5 dell’Accordo quadro: la Corte richiama il proprio orientamento consolidato a partire da Cass. n. 18698/2022 e dai numerosi arresti successivi. L’abuso si realizza quando il singolo insegnante è mantenuto in servizio per più di un triennio attraverso il rinnovo automatico, senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge; per il radicarsi dell’illecito non serve altra dimostrazione che l’inosservanza dell’obbligo concorsuale. L’abuso può configurarsi anche a fronte di utilizzazione discontinua, sommando i periodi di effettivo servizio fino a superare le tre annualità.

Restano fuori dall’abuso i soli contratti infrannuali stipulati per effettive necessità temporanee (sostituzione di docente di ruolo, tempo necessario all’immissione in ruolo o alle procedure concorsuali), dei quali l’onere probatorio grava sul Ministero. È erroneo pretendere dai ricorrenti la prova che i loro incarichi rientrassero nella percentuale del 70% dell’organico: dato irrilevante, dovendosi sommare tutti i rapporti tranne quelli per cui sia provata una ragione temporanea specifica. Il secondo motivo resta assorbito.

Esito: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Per gli insegnanti di religione cattolica, la reiterazione ultratriennale dei contratti a termine — anche con utilizzo discontinuo, sommando i periodi di servizio — in assenza dei concorsi triennali imposti dalla legge n. 186/2003 costituisce abuso e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno eurounitario, liquidato con i parametri dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, ma non la conversione in rapporto a tempo indeterminato. Al Ministero spetta provare le eventuali causali temporanee che sottraggono singoli contratti al computo del triennio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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