Cartella da controllo automatizzato: basta il richiamo alla dichiarazione, e la notifica diretta a mezzo posta dell’agente della riscossione è valida (Cass. trib. 8032/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 8032/2026 (R.G. 449/2017), pubblicata il 1° aprile 2026, adunanza camerale del 13 novembre 2025 — Presidente Federici, Relatore D’Alessandro.
Il principio di diritto
Nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato (artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972), l’obbligo di motivazione (art. 7 L. n. 212/2000) è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione fiscale: non è necessario indicare la misura del tasso di interesse, il metodo di calcolo né il periodo di riferimento (Sez. U n. 22281/2022).
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973): è una modalità alternativa, affidata al concessionario e all’ufficiale postale, che si perfeziona con la ricezione, senza necessità di relata, e non è affetta da inesistenza.
Il fatto
Una società impugnava la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato, aveva recuperato l’IRAP per il 2007 e le sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso (inesistenza della notifica diretta a mezzo posta e vizi di motivazione); la Commissione tributaria regionale del Lazio riformava, escludendo i vizi formali.
La società ricorreva per cassazione con tre motivi: difetto di motivazione della cartella sugli interessi (tasso, metodo, periodo); omesso esame dell’eccessività del carico per un errore nella dichiarazione; inesistenza della notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione.
La motivazione
Il primo motivo è infondato: trattandosi di controllo automatizzato (la terza ipotesi delle Sezioni Unite n. 22281/2022), la motivazione è assolta col richiamo alla dichiarazione; gli elementi lamentati (tasso, metodo di calcolo, periodo) non sono richiesti, e non lo sono neppure nelle altre due ipotesi.
Il secondo motivo è inammissibile: erroneamente rubricato come omesso esame (art. 360, n. 5), è in realtà omessa pronuncia (art. 112, paradigma dell’art. 360, n. 4); e comunque difetta di specificità, non indicando le prove delle maggiori deduzioni asserite.
Il terzo motivo è infondato: la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata da parte del concessionario è legittima e trova fondamento nell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 (giurisprudenza consolidata), senza alcuna inesistenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
Per il contribuente: contestare la cartella da controllo automatizzato lamentando la mancata indicazione di tasso, metodo e periodo di calcolo degli interessi è una strada che non paga; la motivazione è legittima col solo richiamo alla dichiarazione. Il fronte utile è semmai la contestazione analitica dell’errore di calcolo rispetto ai dati dichiarati.
Sulla notifica: la raccomandata diretta inviata dall’agente della riscossione è valida, e puntare sull’inesistenza è un motivo destinato all’infondatezza. L’eccezione sostanziale (ad esempio l’errore nella dichiarazione) va sollevata e provata nel merito, indicando gli elementi probatori, pena l’inammissibilità in sede di legittimità.
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