Cartelle per contributi previdenziali e multe stradali: la giurisdizione è del giudice ordinario. Notifica ex art. 139 c.p.c. (Cass. trib. n. 27060/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Civile – Tributaria, ordinanza n. 27060/2025, pubblicata l’8 ottobre 2025 (adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025), R.G.N. 7761/2023. Presidente Aldo Carrato, Relatore Valentino Lenoci.

Il principio di diritto

Le controversie relative a cartelle di pagamento per crediti non tributari – contributi previdenziali INPS e sanzioni per violazioni del codice della strada – appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice tributario (art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992), anche in fase di riscossione. La notificazione della cartella eseguita ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. a mani del portiere si perfeziona senza necessità di produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, a differenza della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ.; nella notifica per irreperibilità ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, il mero trasferimento del destinatario nell’ambito dello stesso Comune configura irreperibilità relativa, e non assoluta, con conseguente obbligo del messo di indicare le ricerche effettuate.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva notificato un’intimazione di pagamento fondata su cartelle e avvisi di addebito relativi a IRPEF, contributi previdenziali e violazioni del codice della strada. La Commissione tributaria provinciale e quella regionale avevano annullato l’intimazione. L’Agente per la riscossione ricorre in cassazione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario sui crediti non tributari e la validità delle notifiche delle cartelle presupposte.

La motivazione

La Corte ha accolto il primo motivo: per i contributi previdenziali INPS e le sanzioni al codice della strada la giurisdizione è del giudice ordinario, sicché la Commissione regionale avrebbe dovuto declinare la propria. Ha accolto il secondo motivo: la cartella notificata ex art. 139 cod. proc. civ., con consegna al portiere, si era perfezionata senza necessità dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, richiesto solo per la notifica ex art. 140. Ha invece rigettato il terzo motivo: per una cartella notificata in caso di trasferimento del destinatario nello stesso Comune si versava in irreperibilità relativa, e il messo non aveva svolto le ricerche necessarie.

Esito: la Corte accoglie il primo e il secondo motivo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza fissa due punti operativi. Sul riparto di giurisdizione: i crediti non tributari – previdenza e sanzioni stradali – portati da cartelle di pagamento restano al giudice ordinario anche nella fase di riscossione. Sulle notifiche: l’art. 139 (consegna a persona abilitata, come il portiere) e l’art. 140 (deposito) hanno regimi probatori distinti, e solo il secondo esige l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; nella notifica per irreperibilità, il trasferimento nello stesso Comune impone il procedimento dell’irreperibilità relativa, con ricerche documentate.

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