Tremonti ambiente: il sovraccosto va calcolato al netto delle tariffe incentivanti, e la perizia di parte non è prova (Cass. trib. 2118/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 2118 del 1° febbraio 2026 (R.G.N. 12062/2023) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Maria Luisa De Rosa.

Il principio di diritto

In tema di agevolazione “Tremonti ambiente”, il “sovraccosto ambientale” deducibile ai sensi dell’art. 6, comma 15, della l. n. 388 del 2000, calcolato secondo l’approccio incrementale, deve essere determinato al netto di tutti i vantaggi economici e dei profitti operativi derivanti dall’investimento, ivi incluse le tariffe incentivanti percepite per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il fatto

Una società a responsabilità limitata presentava istanza di rimborso (art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973) delle maggiori imposte dirette versate per il 2012 e il 2013, circa 156.223 euro, per fruire “ora per allora” della cosiddetta “Tremonti ambiente” (art. 6 della l. n. 388 del 2000) non tempestivamente dedotta in relazione a un impianto fotovoltaico incentivato dal II Conto Energia; a supporto depositava una perizia stragiudiziale. Formatosi il silenzio-diniego, la Commissione tributaria provinciale di Arezzo accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Entrambi i motivi sono fondati. È preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità per “doppia conforme” (art. 360, comma 4, c.p.c.), avendo l’Agenzia denunciato un error in iudicando per violazione di legge e non una rivalutazione del merito. Sul primo motivo, la sentenza impugnata è affetta da motivazione apparente (art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c.): pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, essendosi limitata ad aderire acriticamente alla perizia di parte senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dell’Ufficio, tra cui la mancata detrazione delle tariffe incentivanti e dei profitti operativi (Sez. U, n. 8053 del 2014).

Sul secondo motivo, la perizia stragiudiziale di parte, anche se giurata, ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e non di prova (Sez. U, n. 13902 del 2013; Cass. n. 30957 del 2025); l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione grava sul contribuente (art. 2697 c.c.). Il sovraccosto ambientale, secondo l’approccio incrementale imposto dall’art. 6, comma 15, della l. n. 388 del 2000 (Cass. n. 23054 del 2023), va calcolato al netto di ogni vantaggio economico derivante dall’investimento, comprese le tariffe incentivanti percepite per il medesimo impianto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Chi chiede la “Tremonti ambiente” deve provare rigorosamente il sovraccosto ambientale con documentazione contabile: la perizia di parte, da sola, non basta, valendo come semplice allegazione tecnica. E il beneficio va calcolato al netto degli altri vantaggi, in primis le tariffe incentivanti del Conto Energia percepite per lo stesso impianto: cumulare l’incentivo e la deduzione sul costo pieno è precluso dall’approccio incrementale. La pronuncia ricorda inoltre che la sentenza tributaria che si limita a recepire la perizia senza confrontarsi con le contestazioni è nulla per motivazione apparente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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