Trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.: il secondo termine perentorio e’ fissato dal giudice e può essere inferiore a quindici giorni (Cassazione Civile 8456/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 8456 del 4 aprile 2026 (R.G.N. 21060/2023) — Presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Relatrice Antonella Pellecchia
Il principio di diritto
La durata del termine perentorio di cui al quarto comma, primo inciso, dell’art. 127-ter cod. proc. civ. può essere fissata dal giudice e non deve commisurarsi ai quindici giorni fissati dal primo inciso del secondo comma della stessa norma per il termine da osservarsi per la trattazione scritta. Mentre il secondo comma impone un termine “perentorio non inferiore a quindici giorni”, abbreviabile solo per particolari ragioni di urgenza da indicare nel provvedimento, il quarto comma — che disciplina il nuovo termine assegnato quando nessuna parte abbia depositato le note nel primo termine — qualifica il termine come perentorio ma non ne quantifica la durata, sicché questa è rimessa al giudice ai sensi dell’art. 152 cod. proc. civ., potendo essere anche inferiore a quindici giorni.
Il fatto
Nel giudizio d’appello promosso da un fallimento avverso il rigetto di una domanda di risoluzione contrattuale, la Corte territoriale disponeva la trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. Non essendo state depositate le note nel primo termine, la Corte assegnava un nuovo termine per la trattazione scritta a soli quattordici giorni di distanza; anche tale termine decorreva senza attività difensiva delle parti. La Corte d’appello dichiarava allora l’estinzione del giudizio. Il fallimento ricorreva per cassazione, deducendo la violazione del termine minimo di quindici giorni e la lesione del diritto di difesa.
La motivazione
I motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati. Il caso non riguarda il termine del secondo comma dell’art. 127-ter — per il quale la giurisprudenza esige il rispetto integrale dei quindici giorni, abbreviabili solo per motivate ragioni d’urgenza — bensì quello del quarto comma, primo inciso, assegnato quando nessuna parte abbia depositato le note nel primo termine. Questa disposizione qualifica il nuovo termine come perentorio, ma, a differenza del secondo comma, non ne indica la durata: secondo il canone “lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit” e in coerenza con l’art. 152 cod. proc. civ., la sua quantificazione è rimessa al giudice.
La scelta si giustifica sul piano teleologico: il secondo termine si ricollega a una voluta inerzia delle parti, che già nel primo termine non hanno provveduto al deposito, sicché non si pone la medesima esigenza di difesa collegata alla negazione dell’oralità che caratterizza il secondo comma. Di fronte al reiterato disinteresse delle parti, è giustificata l’assegnazione di un termine anche inferiore a quindici giorni. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del processo, quale epilogo prescritto dalla legge, essendo decorso senza attività difensiva anche il secondo termine, legittimamente fissato in quattordici giorni. Il ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
Nella trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. i due termini non hanno la stessa disciplina. Il primo — quello del secondo comma — non può mai scendere sotto i quindici giorni, salvo abbreviazione per ragioni d’urgenza espressamente motivate nel provvedimento, pena la nullità per lesione del contraddittorio. Il secondo — quello del quarto comma, assegnato quando nel primo termine nessuna parte ha depositato note — è perentorio ma di durata rimessa al giudice, e può legittimamente essere inferiore a quindici giorni. Per le parti la conseguenza pratica è netta: lasciar decorrere il primo termine espone a un secondo termine potenzialmente breve e, in caso di ulteriore inerzia, all’estinzione del processo con cancellazione dal ruolo. Conviene quindi depositare le note già nel primo termine, senza contare su una seconda finestra ampia.
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