Occupazione appropriativa e acquisizione sanante ex art. 42-bis: il giudicato amministrativo progressivo prosegue nel giudizio civile di opposizione alla stima (Cassazione Civile 8443/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 8443 del 3 aprile 2026 (R.G.N. 763/2020) — Presidente Marco Marulli, Relatore Luigi D’Orazio
Il principio di diritto
In caso di occupazione appropriativa, il giudicato amministrativo “progressivo” formatosi nella giurisdizione amministrativa — attraverso il giudizio di annullamento del decreto di espropriazione e il successivo giudizio di ottemperanza, confinato alla determinazione del risarcimento del danno con i criteri ormai illegittimi di cui all’art. 43 T.U.E. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 — ha portata limitata e prosegue anche nel frammento di giurisdizione ordinaria, individuato dall’art. 133 c.p.a., che si snoda nel giudizio di opposizione alla stima avverso il provvedimento di acquisizione sanante emesso ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, dovendosi tenere conto sia delle circostanze sopravvenute, sia della diversità tra risarcimento del danno e indennizzo. Il giudicato civile sul risarcimento non preclude l’acquisizione sanante, fermo restando che ai privati non può essere corrisposta una somma inferiore a quella accertata come dovuta dal titolo giudiziale definitivo.
Il fatto
A seguito dell’annullamento in sede amministrativa del decreto di espropriazione e di un giudizio di ottemperanza che aveva determinato il risarcimento del danno secondo i criteri dell’art. 43 T.U.E., l’amministrazione emetteva un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Gli eredi dei proprietari proponevano opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello, che dichiarava inammissibili le domande, ritenendo che il giudicato sull’astratta risarcibilità imponesse il ricorso al giudizio di ottemperanza e individuando la legittimazione passiva nella sola Regione, cui i beni erano stati trasferiti. I proprietari ricorrevano per cassazione.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Il giudicato amministrativo progressivo — formato dall’annullamento del decreto di esproprio e dall’ottemperanza limitata alla liquidazione del danno con criteri poi dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale — ha portata limitata e prosegue nel giudizio civile di opposizione alla stima avverso l’acquisizione sanante, dove occorre tener conto delle circostanze sopravvenute e della diversità strutturale tra risarcimento del danno e indennizzo. Il giudicato civile sul risarcimento non preclude l’acquisizione sanante, purché ai privati non sia corrisposta una somma inferiore a quella già accertata come dovuta.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite (n. 25294 del 2022): nei procedimenti espropriativi “pluripartecipati”, in cui il potere espropriativo è condiviso tra più soggetti, la titolarità passiva dell’obbligazione va accertata analizzando il ruolo concreto e i poteri esercitati da ciascun ente, includendo l’autorità espropriante, il promotore e, se del caso, il beneficiario. La Corte d’appello si era invece limitata ad affermare il trasferimento dei beni al patrimonio regionale, senza i necessari accertamenti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Chi subisce un’occupazione appropriativa non è costretto a incanalare ogni pretesa nel solo giudizio di ottemperanza: il giudicato amministrativo che ha annullato l’esproprio e liquidato il danno con i vecchi criteri dell’art. 43 T.U.E. ha portata limitata e prosegue nel giudizio civile di opposizione alla stima avverso l’acquisizione sanante ex art. 42-bis, dove rilevano le sopravvenienze e la diversità tra risarcimento e indennizzo. Resta il vincolo di non liquidare somme inferiori a quelle già accertate dal titolo definitivo. Sul piano processuale, nei procedimenti pluripartecipati il proprietario può agire nei confronti di più soggetti — autorità espropriante, promotore, beneficiario — e il giudice deve verificare in concreto il ruolo e i poteri di ciascuno, senza limitarsi a individuare il beneficiario formale risultante dal decreto.
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