Intercettazioni del parlamentare non autorizzate: anche solo indicarle come prova è illecito disciplinare per PM e GUP (Cass. SU 8623/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 8623/2026, pubblicata il 7 aprile 2026 (R.G.N. 17725/2025) — pubblica udienza del 10 febbraio 2026, Presidente Stefano Mogini, Relatrice Annalisa Di Paolantonio.

Il principio di diritto

«Il Pubblico Ministero, in caso di intercettazioni occasionali, è tenuto a sollecitare la richiesta di autorizzazione e non può, in difetto, indicare le captazioni come fonti di prova a carico del parlamentare, perché ciò integra una forma di utilizzazione, non consentita dalla normativa speciale». La disciplina posta a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza delle Camere prevale su quella generale del codice di rito e impone l’immediata declaratoria di inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento.

Il fatto

La Sezione Disciplinare del C.S.M. aveva accertato la responsabilità disciplinare (artt. 1 e 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 109/2006) di un sostituto procuratore e di una giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino. In un procedimento penale con numerosi imputati, tra cui un parlamentare, il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio indicando come fonti di prova intercettazioni riferibili al parlamentare senza le autorizzazioni previste dalla legge n. 140/2003; il G.U.P. aveva disposto il rinvio a giudizio senza verificare l’utilizzabilità delle captazioni, già eccepita dalla difesa. Erano state inflitte la censura alla giudice e la perdita di anzianità di un anno, con trasferimento, al pubblico ministero. Entrambi ricorrevano per cassazione.

La motivazione

La disciplina speciale della legge n. 140/2003, attuativa dell’art. 68 Cost., prevale sulla disciplina generale dell’inutilizzabilità delle prove e non tollera interpretazioni restrittive: tutela in via immediata l’autonomia e l’indipendenza delle Camere. Le captazioni riferibili al parlamentare, non previamente autorizzate se indirette o non autorizzate all’uso se occasionali, sono inutilizzabili “in ogni stato e grado” (art. 6, comma 6) e vanno stralciate.

Anche la sola indicazione delle intercettazioni come fonti di prova costituisce una forma di utilizzazione vietata; non è ammesso differire gli adempimenti imposti dalla legge dando intanto corso al processo, perché ciò annullerebbe le tutele consentendo un’utilizzazione, sia pure momentanea, e la diffusione di conversazioni destinate all’inutilizzabilità. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 227/2023 (che, risolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato, aveva annullato la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto del G.U.P. limitatamente al parlamentare) e n. 117/2024 (l’autorizzazione può essere richiesta anche da autorità diversa dal G.I.P. chiamata a utilizzare le captazioni). Il precedente penale sull’assenza di obbligo del G.U.P. di decidere in via preliminare sull’inutilizzabilità non si attaglia alla fattispecie, riguardando la disciplina interna dell’udienza preliminare e non la normativa speciale.

La violazione è grave e determinata da ignoranza e negligenza inescusabili. È esclusa l’esimente della scarsa rilevanza del fatto (art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006), che richiede un doppio vaglio: prima la gravità della lesione al bene giuridico specifico tutelato dalla norma violata — qui grave, per l’immissione delle conversazioni in un circuito processuale ampio, sino al dibattimento — e solo in caso di esito favorevole all’incolpato la verifica della lesione dell’immagine del magistrato. Nella specie entrambe le verifiche danno esito negativo per gli incolpati, anche in ragione del clamore mediatico, del conflitto di attribuzioni e del contenuto della pronuncia costituzionale.

Esito: rigetta i ricorsi, confermando le sanzioni disciplinari.

Implicazioni pratiche

Quando emergono captazioni riferibili a un parlamentare prive delle autorizzazioni della legge n. 140/2003, l’unico comportamento doveroso per il pubblico ministero e per il giudice è lo stralcio immediato o la richiesta di autorizzazione: indicarle come fonti di prova — anche senza fondarvi la decisione — integra utilizzazione vietata e assume rilievo disciplinare. La garanzia dell’art. 68 Cost. è indisponibile e opera in ogni fase. Sul piano disciplinare, l’esimente della scarsa rilevanza presuppone il superamento di un doppio test (bene giuridico specifico e immagine della magistratura), e la lesione si aggrava con la progressione delle fasi processuali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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