Accreditamento sanitario negato: il danno va chiesto al giudice amministrativo, non c’è diritto soggettivo (Cass. SU 8693/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 8693/2026, pubblicata il 7 aprile 2026 (R.G.N. 5614/2023) — camera di consiglio del 25 novembre 2025, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore ed estensore Marco Rossetti.

Il principio di diritto

L’affidamento la cui violazione da parte della pubblica amministrazione può far sorgere un obbligo risarcitorio devoluto al giudice ordinario è quello sulla legittimità di un provvedimento amministrativo già adottato, non la mera speranza o auspicio che la P.A. adotti in futuro un determinato provvedimento. La domanda di risarcimento del danno da ritardato o illegittimo rilascio dell’accreditamento a una struttura sanitaria privata — che ha natura di concessione e non forma oggetto di un diritto soggettivo — appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il fatto

Una società che gestiva una clinica conveniva la Regione chiedendone la condanna al risarcimento del danno da ritardato accreditamento: l’istanza, presentata negli anni Novanta, era stata accolta solo nel 2006 e, nel frattempo, la struttura aveva erogato prestazioni ricevendo il rimborso di una sola parte del costo. In subordine domandava l’indennizzo ex art. 2041 c.c. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale e la Corte d’appello dichiaravano la carenza di giurisdizione del giudice ordinario. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo; la Terza Sezione civile rimetteva la causa alle Sezioni Unite in quanto avente ad oggetto una questione di giurisdizione.

La motivazione

Il motivo è infondato. Presupposto implicito della domanda dinanzi al giudice ordinario sarebbe che il rilascio dell’accreditamento formi oggetto di un diritto soggettivo: tesi che la Corte respinge. Ai sensi dell’art. 8‑quater del d.lgs. n. 502/1992 l’accreditamento può essere accordato solo alle strutture in possesso dei requisiti e subordinatamente a valutazioni discrezionali — la funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Esso è dunque una concessione, non un’autorizzazione: non rimuove un limite all’esercizio di un diritto preesistente, ma attribuisce una facoltà prima inesistente, quella di stipulare contratti con le ASL ai sensi dell’art. 8‑quinquies. Il danno da illegittimo diniego dell’accreditamento andava perciò fatto valere dinanzi al giudice amministrativo. Le stesse deduzioni della ricorrente — secondo cui la Regione non può privilegiare i soggetti già accreditati rispetto ai nuovi operatori — confermano la natura discrezionale della valutazione. Né giova invocare la giurisprudenza sul danno da affidamento incolpevole: le Sezioni Unite (n. 26080/2025) hanno chiarito che tale domanda è devoluta al giudice amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva, tra cui la gestione dei pubblici servizi — compresa l’assistenza sanitaria; e comunque il danno da affidamento devoluto al giudice ordinario presuppone un provvedimento amministrativo già adottato e apparentemente legittimo, poi annullato o revocato, mentre nella specie nessun provvedimento di ampliamento era stato adottato, dolendosi anzi la ricorrente del diniego.

Esito: rigetta il ricorso; conferma la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Chi lamenta un danno da ritardato o negato accreditamento sanitario deve rivolgersi al giudice amministrativo: non esiste un diritto soggettivo all’accreditamento, che resta una concessione rimessa a valutazioni discrezionali della Regione. Il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento davanti al giudice ordinario presuppone un provvedimento favorevole già emanato e apparentemente legittimo, non la semplice aspettativa di un provvedimento futuro. La pronuncia orienta la scelta del giudice competente in tutte le controversie risarcitorie verso la P.A. fondate su dinieghi o ritardi provvedimentali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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