Estradizione verso l’Ucraina: il rischio di trattamenti inumani va accertato in concreto e la protezione sussidiaria non la impedisce (Cass. pen. 21653/2026)

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 21653 dell’8 aprile 2026, depositata l’11 giugno 2026 (R.G.N. 7971/2026) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatrice Federica Tondin.

Il principio di diritto

Nell’estradizione verso uno Stato non appartenente all’Unione europea la Corte d’appello non valuta i gravi indizi di colpevolezza, ma delibra sommariamente se la documentazione allegata sia idonea a evocare elementi a carico (art. 705, comma 1, c.p.p.; art. 12 Convenzione europea di estradizione). Il rischio di trattamenti inumani o degradanti (art. 705, comma 2, lett. c, c.p.p.; art. 3 CEDU) in un Paese coinvolto in un conflitto armato non si desume automaticamente dal conflitto: va accertato in concreto, alla luce del luogo di detenzione e delle garanzie fornite, sulla base di fonti attendibili e aggiornate (organismi sovranazionali, ONU, UE, Corte EDU) e non di “fonti aperte” indefinite tratte da internet; deve trattarsi di un pericolo attuale e di apprezzabile intensità, non della mera esistenza di condizioni generali meno favorevoli. La protezione sussidiaria riconosciuta da altro Stato membro non è di per sé ostativa alla consegna: la sentenza CGUE C-352/22 riguarda lo status di rifugiato, non la protezione sussidiaria.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione verso l’Ucraina, su mandato d’arresto internazionale per appropriazione indebita aggravata, frode bancaria e falso in documento ufficiale. Il ricorso deduceva quattro motivi: la mancata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; il rischio di aggressioni da parte di altri detenuti; l’insicurezza legata allo stato del conflitto armato; l’esistenza di una protezione sussidiaria concessa al ricorrente dalla Polonia.

La motivazione

Primo motivo (infondato). Nell’estradizione verso Stato non-UE l’autorità richiesta non valuta i gravi indizi, ma accerta con sommaria delibazione che la documentazione sia idonea a evocare elementi a carico (Sez. 6, n. 9758/2014); il provvedimento con cui la Corte di Kyiv aveva annullato il precedente annullamento della notifica di sospetto era definitivo. Secondo motivo (inammissibile). Il pericolo di aggressione da parte di altri detenuti era dedotto in modo vago e fondato su fonti online non ufficiali: le “fonti aperte” indefinite tratte dalla rete sono inutilizzabili (Sez. 6, n. 14838/2025, Filippone).

Terzo motivo (infondato). Il rischio di trattamenti inumani in un Paese in conflitto non si desume automaticamente dal conflitto, ma va verificato in concreto, secondo fonti attendibili e aggiornate. L’Ucraina aveva garantito la detenzione in istituti lontani centinaia di chilometri dalle ostilità, mai colpiti e dotati di rifugi antiaerei; secondo i rapporti ONU del 2026, il rischio per i civili in quelle aree è statisticamente basso. Il pericolo rilevante ex art. 705 c.p.p. deve essere concreto, attuale e di apprezzabile intensità, non identificabile con la mera esistenza di condizioni generali meno favorevoli. Quarto motivo (infondato). La protezione sussidiaria concessa dalla Polonia nel 2023 si fondava su un rischio generico da violenza generalizzata, superato dall’evoluzione della situazione e dalle garanzie via via fornite dall’Ucraina, e non vincola lo Stato richiesto. La sentenza CGUE 18 giugno 2024, C-352/22, concerne lo status di rifugiato (art. 21 dir. 2011/95; artt. 18 e 19 CDFUE), non la protezione sussidiaria, ed è quindi inapplicabile: il ricorrente non è rifugiato.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Implicazioni pratiche

L’appartenenza dello Stato richiedente a un conflitto armato non impedisce di per sé l’estradizione: il giudice deve accertare in concreto il rischio per la persona, in relazione al luogo e alle modalità della detenzione e alle garanzie fornite, sulla base di fonti ufficiali e aggiornate — non di notizie generiche reperite in rete. Sul piano euro-unitario, la distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria è decisiva: solo il primo, alle condizioni fissate dalla CGUE (C-352/22), impone allo Stato richiesto uno scambio di informazioni prima di autorizzare la consegna, mentre la protezione sussidiaria è elemento rilevante ma non automaticamente ostativo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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