Sospensione del docente per green pass e obbligo vaccinale: non è sanzione disciplinare ma impossibilità della prestazione (Cass. 8809/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 8809/2026, pubblicata l’8 aprile 2026 (R.G.N. 1684/2025) — pubblica udienza del 18 marzo 2026, Presidente Adriana Doronzo, Relatore Ileana Fedele.

Il principio di diritto

La sospensione del rapporto di lavoro e la perdita della retribuzione previste per il mancato possesso del green pass, o per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti‑Covid, non integrano un’ipotesi di sanzione disciplinare, ma si configurano come un caso di impossibilità della prestazione. La misura è costituzionalmente legittima, quale contemperamento non irragionevole né sproporzionato tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute; il dirigente scolastico è competente a disporla e non è tenuto a interloquire con il dipendente per individuare “accomodamenti ragionevoli”, essendo il bilanciamento operato a monte dal legislatore.

Il fatto

Una docente di scuola secondaria era stata destinataria di due provvedimenti di sospensione adottati dalla dirigente scolastica durante l’emergenza pandemica: il primo, del settembre 2021, per non aver esibito la certificazione verde (green pass); il secondo, del gennaio 2022, per non aver documentato l’adempimento dell’obbligo vaccinale nel frattempo introdotto per il personale scolastico. La sospensione era cessata dal 1° aprile 2022. La docente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti, la reintegrazione e le retribuzioni del periodo. La Corte d’appello di Brescia confermava il rigetto. La lavoratrice ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

Tutti i motivi sono inammissibili e comunque infondati. Sulla competenza, l’art. 9‑ter del d.l. n. 52/2021 attribuiva al dirigente scolastico l’obbligo di verificare il possesso e l’esibizione della certificazione verde e di disporre la sospensione; e la sospensione con perdita della retribuzione per mancata esibizione del certificato non è sanzione disciplinare, bensì impossibilità della prestazione (Cass. n. 24996/2025; Cass. S.U. n. 31692/2023). Sulla mancata revoca del primo provvedimento, alla prima sospensione — venuta meno con la scadenza del termine di vigenza del green pass — è subentrata la seconda per inosservanza dell’obbligo vaccinale introdotto dal d.l. n. 172/2021, senza necessità di revoca. Sul preteso obbligo di confronto, nessuna norma imponeva al dirigente di interloquire con il dipendente per trovare soluzioni di compromesso: il bilanciamento dei valori era stato operato dal legislatore e il dirigente non aveva margini di discrezionalità. Sul mancato repêchage, l’impiego in mansioni di supporto è stato introdotto solo dal d.l. n. 24/2022 (dal 1° aprile 2022) e non opera retroattivamente (Cass. n. 31216/2024). Sulla legittimità costituzionale, la questione è stata vagliata dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 13, 14 e 16 del 2023) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9243/2025): la sospensione esprime il contemperamento tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute; la sospensione della retribuzione consegue alla sospensione del sinallagma tra prestazione e retribuzione, non a una discriminazione; nessun contrasto con il diritto dell’Unione, poiché il Regolamento UE n. 953/2021 disciplina la libera circolazione e non il diritto al lavoro.

Esito: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia consolida la legittimità delle sospensioni scolastiche legate al green pass e all’obbligo vaccinale: sono casi di impossibilità della prestazione, non sanzioni disciplinari; il dirigente non deve negoziare soluzioni alternative né disporre la didattica a distanza; il diritto all’impiego in mansioni di supporto non retroagisce. Il principio è rilevante per il contenzioso residuo dei lavoratori sospesi nel periodo pandemico e, in generale, per la distinzione tra impossibilità della prestazione e provvedimento disciplinare.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *