Direzione di struttura sanitaria complessa: l’incarico non è un pubblico concorso, giurisdizione al giudice ordinario (Cass. SU 3868/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026 (R.G.N. 4764/2025) — Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Enzo Vincenti.
Il principio di diritto
Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La giurisdizione, pertanto, resta del giudice ordinario.
Il fatto
Il T.A.R. per la Liguria, investito dell’impugnazione — proposta dalla candidata seconda classificata — del conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa presso un Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ha respinto la domanda cautelare per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha sollevato rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., sulla giurisdizione (ordinaria o amministrativa) relativa alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, essendo sorto un contrasto interpretativo dopo la legge n. 118/2022.
La motivazione
La riforma della dirigenza pubblica ha segnato il passaggio da una dirigenza intesa come status a una dirigenza di tipo funzionale: la qualifica dirigenziale esprime l’idoneità professionale, mentre l’incarico è conferito a termine con i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001). Nella dirigenza sanitaria, collocata in un ruolo unico, l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa non integra una progressione verticale né una novazione oggettiva del rapporto ed esula dal concorso in senso tecnico. La modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 (legge n. 118/2022), che ha eliminato la discrezionalità del direttore generale vincolandolo a nominare il candidato primo classificato in graduatoria, non ha mutato la natura privatistica dell’incarico: ha introdotto un vincolo a tutela dell’imparzialità e del buon andamento (art. 97 Cost.), rafforzando la tutela davanti al giudice del lavoro (art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), che può adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati, anche oltre il solo risarcimento.
Implicazioni pratiche
Le controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa restano davanti al giudice ordinario (giudice del lavoro), anche dopo la legge n. 118/2022: la selezione non è un pubblico concorso ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Il vincolo di nominare il primo classificato non “amministrativizza” la procedura, ma rende più incisivo il controllo del giudice del lavoro sui vizi, con rimedi non soltanto risarcitori. Chi intende contestare l’esito di queste selezioni deve rivolgersi al giudice del lavoro, non al T.A.R. Esito: enunciato il principio di diritto, con restituzione degli atti al T.A.R. per la Liguria; trattandosi di rinvio pregiudiziale d’ufficio, nessuna statuizione sulle spese.
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