Scorrimento della graduatoria: per l’idoneo non e un diritto, resta nella discrezionalità della P.A. (Cass. 12440/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 12440/2026, pubblicata il 4 maggio 2026 (R.G.N. 16152/2023) – camera di consiglio del 19 marzo 2026, Presidente Irene Tricomi, Relatore Gualtiero Michelini.
Il principio di diritto
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di utilizzare per scorrimento la graduatoria degli idonei non costituisce un diritto soggettivo di questi ultimi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando. Il diritto all’assunzione sorge solo con il completamento di una fattispecie complessa, costituita dalla perdurante efficacia della graduatoria e dalla decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire i posti vacanti.
Il fatto
Un candidato, collocatosi utilmente in una graduatoria per l’assunzione di agenti di polizia municipale presso il Comune di Macerata, chiedeva il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria, contestando le assunzioni operate dall’ente per altre vie (contratti a termine e, successivamente, mobilità volontaria di agenti motociclisti). Il Tribunale di Macerata respingeva la domanda; la Corte d’appello di Ancona confermava, ritenendo lo scorrimento facoltativo e rimesso alla discrezionalità amministrativa. Il candidato ricorreva per cassazione con tre motivi; il Comune resisteva.
La motivazione
Il primo motivo non e fondato: la Corte territoriale si e conformata all’orientamento consolidato per cui lo scorrimento della graduatoria non e un diritto soggettivo dell’idoneo, ma presuppone l’esercizio prioritario della discrezionalità della P.A., salvo obbligo previsto dalla contrattazione o dal bando (Cass. n. 217/2026, n. 19849/2025, n. 14732/2024, n. 31427/2021). Nel caso, l’amministrazione aveva motivatamente scelto la mobilità volontaria per reperire figure già idonee alla conduzione delle motociclette, senza costi di formazione, nel rispetto dei principi sulla spesa pubblica. Il secondo motivo e assorbito e comunque infondato, non risultando dimostrata l’illegittimità dei contratti a termine. Il terzo motivo e inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi: la sentenza non ha affermato la prevalenza astratta della mobilità sullo scorrimento, ma che tale scelta rientrava, nel caso, nella discrezionalità motivata dell’ente. Il diritto all’assunzione sorge solo con il completamento della fattispecie complessa (efficacia della graduatoria e decisione di avvalersene).
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; da atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Per chi e collocato in una graduatoria di concorso pubblico, la decisione conferma un principio consolidato: l’idoneità non attribuisce un diritto automatico all’assunzione per scorrimento. La copertura dei posti vacanti resta nella discrezionalità dell’amministrazione, che può legittimamente preferire altri strumenti – come la mobilità volontaria – se adeguatamente motivati e coerenti con le esigenze organizzative e con i vincoli di spesa pubblica. Il diritto all’assunzione sorge soltanto quando l’ente decide di avvalersi della graduatoria per coprire i posti; in assenza di tale scelta, e salvo un obbligo previsto dal bando o dalla contrattazione collettiva, il candidato idoneo non ha una pretesa azionabile. Un quadro che circoscrive con nettezza gli spazi di tutela dell’idoneo non assunto.
Provvedimento integrale: scarica il PDF