Autoferrotranvieri: legittimo il licenziamento per scarso rendimento da malattie simulate (Cass. 1161/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 27353/2024) — Presidente Antonio Manna, Relatore Fabrizio Amendola.
Il principio di diritto
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l’esonero dal servizio per scarso rendimento previsto dall’art. 27, lett. d), dell’Allegato A al R.D. n. 148/1931 richiede un duplice profilo, oggettivo — un rendimento inferiore alla media esigibile — e soggettivo — l’imputabilità a colpa del lavoratore —, e resta distinto dalle assenze per malattia non colpevoli, di cui non può tenersi conto. Quando però il giudice di merito accerti in fatto che le assenze sono frutto di malattie simulate, e dunque imputabili a colpa, tale accertamento non € sindacabile in sede di legittimità; e la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. € ammissibile solo se il giudice ha invertito l’onere della prova, non se si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie.
Il fatto
Una lavoratrice autoferrotranviera fu licenziata il 10 dicembre 2018 per giustificato motivo soggettivo, per scarso rendimento causato dal microassenteismo per malattia ritenuta simulata. La Corte d’appello di Bari, in riforma del primo grado, respinse l’impugnativa del licenziamento, riconducendo la fattispecie all’art. 27, lett. d), dell’Allegato A al R.D. n. 148/1931 e ritenendo accertata, in via presuntiva, la non veridicità delle assenze (brevi e abbinate a riposi o ferie) e un rendimento inferiore a quello dei colleghi addetti alle stesse mansioni. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Il ricorso € in parte inammissibile e in parte infondato. Lo scarso rendimento ex art. 27, lett. d), All. A R.D. n. 148/1931 si connota per un duplice profilo, oggettivo (rendimento inferiore alla media esigibile) e soggettivo (imputabilità a colpa), quale inadempimento notevole e imputabile (Cass. n. 14758/2013; n. 3855/2017; n. 10963/2018; n. 10640/2024); ed € distinto dalla malattia che determini inabilità (lett. b), non potendosi tener conto delle diminuzioni di rendimento da assenze per malattia non colpevoli (Cass. n. 16472/2015). Nella specie, però, la Corte territoriale ha accertato in fatto che le assenze erano frutto di malattie simulate, quindi colpevoli: valutazione di merito non sindacabile in legittimità.
Il primo motivo € inammissibile: la violazione dell’art. 2697 c.c. € denunciabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non se si critica la valutazione delle prove (Cass. n. 15107/2013; n. 13395/2018; n. 26769/2018; n. 26739/2024). Il secondo e il terzo motivo sono infondati o inammissibili: non ricorre un vizio radicale di motivazione (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 22232/2016), essendo percepibile l’iter logico seguito, e in sostanza si critica l’interpretazione degli atti della procedura disciplinare.
In dispositivo la Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Implicazioni pratiche
Il licenziamento per scarso rendimento fondato su assenze per malattia regge solo se il datore prova — anche per presunzioni — che le assenze sono simulate, e dunque colpevoli, e che il rendimento € inferiore allo standard esigibile. Le assenze per malattia genuina restano irrilevanti. Sul piano dell’impugnazione, l’accertamento sulla simulazione € di merito e non può essere rimesso in discussione in cassazione deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., che presidia il riparto dell’onere probatorio e non la diversa valutazione delle prove.
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