Licenziamento disciplinare: la condotta minacciosa verso il datore rompe il vincolo fiduciario e rende proporzionata l’espulsione (Cass. 9487/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 9487/2026, pubblicata il 14 aprile 2026 (R.G.N. 18154/2024) — camera di consiglio del 4 marzo 2026, Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Maria Lavinia Buconi.
Il principio di diritto
In tema di licenziamento disciplinare, la condotta aggressiva e minacciosa del lavoratore rivolta direttamente al vertice aziendale, per l’intenzionalità e le modalità con cui si estrinseca, integra una violazione irreparabile del vincolo fiduciario che rende proporzionata la sanzione espulsiva; la valutazione delle prove e della gravità della condotta è riservata al giudice di merito e, in presenza di “doppia conforme”, il vizio di omesso esame è precluso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il fatto
Un lavoratore era stato licenziato per motivi disciplinari. Secondo l’accertamento di merito, pur essendo assente per malattia, si era recato senza autorizzazione in una sede aziendale diversa dalla propria, aveva aggredito la guardia giurata che gli impediva l’accesso e aveva rivolto all’amministratore delegato espressioni minacciose e intimidatorie, in un contesto lavorativo e alla presenza di più persone. Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli respingevano le domande del lavoratore, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva per l’irreparabile lesione del vincolo fiduciario. Il lavoratore ricorreva per cassazione.
La motivazione
Tutti i motivi sono inammissibili. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024 è inconferente, riguardando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mentre qui si discute di un licenziamento disciplinare. La censura fondata su una certificazione sanitaria prodotta dal lavoratore non si confronta con la decisione impugnata, che aveva rilevato la carenza di allegazioni sul nesso tra lo stato dedotto e la condotta e l’inadeguatezza del documento, prodotto dopo la contestazione. Gli ulteriori motivi sono preclusi dalla “doppia conforme” (art. 360, n. 5, c.p.c.), non assolvono agli oneri di specificità — in particolare la mancata trascrizione della clausola del contratto collettivo invocata (artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.) — e tentano una rivalutazione delle prove riservata al giudice di merito; il lavoratore, del resto, aveva riconosciuto come veri i fatti contestati.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese (parte intimata); dispone l’oscuramento dei dati del ricorrente.
Implicazioni pratiche
L’aggressione verbale e le minacce rivolte al datore o al vertice aziendale, per le modalità intenzionali con cui si manifestano, giustificano il licenziamento disciplinare con sanzione espulsiva, incidendo in modo irreparabile sul vincolo fiduciario. In sede di legittimità non si può ottenere una rivalutazione delle prove: quando le due sentenze di merito sono conformi, il vizio di omesso esame del fatto è precluso e le censure devono rispettare rigorosi oneri di specificità. Indicazione utile per la difesa nei licenziamenti disciplinari e per l’impostazione dei ricorsi per cassazione in materia di lavoro.
Provvedimento integrale: scarica il PDF