Retribuzione feriale: nessuna inclusione automatica delle voci variabili se l’incidenza è troppo contenuta per dissuadere dalle ferie (Cassazione Lavoro 18529/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 18529 del 8 giugno 2026 (R.G.N. 8983/2023) — Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Francesca Fucci
Il principio di diritto
La retribuzione dovuta durante le ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia UE, comprende qualsiasi importo pecuniario collegato funzionalmente all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’inclusione di una specifica voce variabile va tuttavia esclusa quando la sua incidenza sul trattamento economico complessivo è talmente contenuta da non poter esercitare, in concreto, alcun effetto dissuasivo sull’effettivo godimento delle ferie; il giudizio di equiparabilità tra retribuzione ordinaria e feriale deve essere condotto su orizzonti temporali omogenei.
Il fatto
La Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva escluso il diritto di un dipendente con qualifica di macchinista all’inclusione nella retribuzione feriale della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) e dell’indennità per l’assenza dalla residenza. La Corte territoriale osservava che l’incidenza di tali voci era pari a circa il 3,37% della retribuzione, misura talmente contenuta da escludere che il loro mancato computo potesse rilevare in termini dissuasivi rispetto al godimento delle ferie.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, oltre che sulla motivazione asseritamente apparente e contraddittoria. La società resisteva con controricorso.
La motivazione
La Corte tratta i tre motivi congiuntamente, vertendo tutti sull’interpretazione dell’art. 7 della direttiva alla luce della giurisprudenza unionale. Richiama il consolidato indirizzo secondo cui la retribuzione feriale deve mantenere quella ordinariamente percepita e comprende qualsiasi importo collegato funzionalmente all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale (Cass. n. 13425/2019 e n. 37589/2021; CGUE Schultz-Hoff, Williams, Hein). Le pronunce della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale. In linea di principio, sia la parte variabile della IUP sia l’indennità per assenza dalla residenza sono voci da includere (Cass. n. 3866/2026 e numerose conformi).
La sentenza impugnata, tuttavia, non si è discostata da tali principi. Con accertamento di merito privo di errori logici o giuridici, e perciò insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha rilevato che l’incidenza di queste due sole voci (3,37% del trattamento economico) era talmente contenuta da escludere qualsiasi effetto deterrente sulla fruizione delle ferie, e che il giudizio di equiparabilità andava condotto su orizzonti temporali omogenei, non potendo la differenza feriale rivendicata su base annuale essere comparata con la retribuzione ordinaria mensile. Essendo questa la ratio decidendi, incentrata sull’esito negativo del giudizio di dissuasività in concreto, le ulteriori questioni sono irrilevanti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in 2.000,00 euro oltre esborsi.
Implicazioni pratiche
Il diritto all’inclusione di una voce nella retribuzione feriale non è automatico neppure quando la voce è funzionalmente collegata alle mansioni: occorre una verifica in concreto dell’effetto dissuasivo, che può mancare quando l’incidenza sul trattamento complessivo è marginale. La comparazione tra retribuzione ordinaria e feriale va condotta su basi temporali omogenee. Sul piano processuale, l’accertamento di merito circa la scarsa incidenza della voce, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione: il contenzioso seriale sulla retribuzione feriale del personale viaggiante va quindi impostato dimostrando un impatto economico idoneo, in concreto, a scoraggiare il godimento delle ferie.
Provvedimento integrale: scarica il PDF