Notifica del ricorso per cassazione all’INPS: solo alla PEC della sezione speciale del Ministero, pena la nullità (Cass. Lavoro 961/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 961 del 16 gennaio 2026 (R.G.N. 4613/2024) — Presidente Rossana Mancino, Relatore Fabrizio Gandini.
Il principio di diritto
Quando l’INPS sta in giudizio a mezzo di un proprio dipendente, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore costituito, eseguita via PEC, deve avvenire “esclusivamente” agli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dall’Istituto al Ministero della Giustizia e inseriti nell’apposita sezione speciale dell’elenco, riservata alle aree organizzative omogenee presso cui l’INPS elegge domicilio (art. 16, commi 7 e 12, d.l. n. 179/2012, che integrano gli artt. 170 e 330 cod. proc. civ.). Se dalla relata non risulta che l’indirizzo PEC sia stato estratto da tale sezione speciale, la notificazione è nulla — nullità rilevabile d’ufficio ex art. 11 legge n. 53/1994 — e va ordinata la rinnovazione della notifica, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
Il fatto
All’esito dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale (art. 445-bis cod. proc. civ.), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva omologato l’insussistenza dei requisiti sanitari e condannato la parte privata al rimborso delle spese di lite, escludendo l’esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. La parte privata ricorreva per cassazione con un unico motivo, censurando proprio la condanna alle spese; l’INPS restava intimato.
Nell’esaminare il ricorso, la Corte rilevava d’ufficio una questione preliminare relativa alla notificazione: dalla relata risultava che il ricorso era stato notificato via PEC a un indirizzo tratto dal registro generale degli indirizzi di posta elettronica, non dalla sezione speciale dedicata ai dipendenti INPS abilitati.
La motivazione
La Corte osserva che, quando l’INPS sta in giudizio tramite un proprio dipendente, la notifica via PEC del ricorso per cassazione deve rispettare le prescrizioni speciali del combinato disposto dell’art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179/2012 (convertito dalla legge n. 221/2012), che integrano le regole generali degli artt. 170 e 330 cod. proc. civ. In forza di tali norme la notifica va compiuta esclusivamente agli indirizzi PEC comunicati dall’INPS al Ministero della Giustizia e da questo inseriti in una speciale sezione dell’elenco, corrispondente alle aree organizzative omogenee presso cui l’Istituto elegge domicilio.
Poiché dalla relata non risultava che l’indirizzo utilizzato fosse stato estratto da tale sezione speciale, la notificazione doveva ritenersi nulla per violazione dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, in combinato disposto con l’art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179/2012 — nullità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 11 della legge n. 53/1994. Trattandosi di ordinanza interlocutoria, la Corte non decide il merito ma dispone la rinnovazione della notificazione, ordinando al ricorrente di provvedervi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza è un promemoria tecnico prezioso per chi propone ricorso per cassazione contro l’INPS — scenario frequentissimo nel contenzioso previdenziale. L’errore è facile e ricorrente: notificare via PEC all’indirizzo dell’ente reperito nel registro generale (l’INI-PEC o simili) anziché a quello della sezione speciale del Ministero, riservata alle aree organizzative dell’Istituto. La conseguenza è la nullità della notifica, rilevabile anche d’ufficio.
In concreto, prima di notificare conviene verificare che l’indirizzo PEC provenga proprio dalla sezione speciale e conservarne evidenza nella relata. La nota positiva — anche per chi legge la pronuncia dal lato del ricorrente — è che il vizio non chiude il giudizio: la Corte non dichiara inammissibile il ricorso ma concede un termine (qui sessanta giorni) per rinnovare la notifica, sanando l’irregolarità. Trattandosi di ordinanza interlocutoria, la causa prosegue e la decisione sul merito è solo rinviata.
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