Controllo automatizzato: la cartella ex art. 36-bis è legittima per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, e può motivarsi per relationem (Cass. trib. 9888/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 9888/2026, pubblicata il 16 aprile 2026 (R.G.N. 4540/2025) — camera di consiglio del 27 gennaio 2026, Presidente Francesco Federici, Relatore Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
Il principio di diritto
In tema di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’iscrizione a ruolo è legittima solo quando si fonda su un riscontro meramente cartolare dei dati dichiarati e non implica valutazioni giuridiche o estimative. Quanto al credito d’imposta erroneamente esposto e non riportato nelle dichiarazioni precedenti, l’Amministrazione può solo rettificare gli errori materiali o di calcolo, ma può emettere cartella di pagamento per il recupero quando accerti che il contribuente ha illegittimamente utilizzato il credito esposto, così generando un debito.
Il fatto
A seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione per il 2015, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella di pagamento (ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972) iscrivendo a ruolo somme IRPEF e IVA per omessi o tardivi versamenti — derivanti dal mancato riconoscimento di eccedenze di credito dell’anno precedente, a causa di una dichiarazione integrativa a favore presentata tardivamente — e recuperando un credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche (circa 15.829 euro) indicato come “residuo della precedente dichiarazione”. La Commissione provinciale di Reggio Calabria e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria respingevano l’impugnazione. La Curatella dell’eredità giacente del contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il primo motivo — che contestava l’uso della procedura automatizzata fuori dai casi consentiti — è in parte inammissibile e in parte infondato. L’iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis e 54-bis è ammessa solo per un controllo cartolare, sui dati forniti dal contribuente o per correzione di errori materiali o di calcolo, e non per risolvere questioni giuridiche o profili valutativi ed estimativi. Sul credito d’imposta, l’Amministrazione può solo rettificare l’errore, ma può emettere cartella quando accerti l’illegittimo utilizzo del credito esposto, che genera un debito. Nel caso, l’iscrizione nasceva da un riscontro cartolare (raffronto tra le dichiarazioni 2015 e 2014, con integrativa tardiva priva di effetti) e la cartella recuperava il credito a titolo di “omesso o carente versamento”, ciòè contestando un debito da indebito utilizzo.
Il secondo motivo, sul difetto di motivazione della cartella (art. 7 della legge n. 212/2000), è infondato: la cartella emessa all’esito di un controllo automatizzato può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni della pretesa (richiamata Cass., Sezioni Unite, n. 22281/2022).
Esito: rigetta il ricorso. Anche qui, per la conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Implicazioni pratiche
La pronuncia segna il confine della cartella da controllo automatizzato. La procedura ex art. 36-bis (e 54-bis per l’IVA) resta uno strumento “cartolare”: non può risolvere questioni giuridiche o valutative, che richiedono un avviso di accertamento motivato. Ma quando il contribuente ha utilizzato un credito d’imposta poi rivelatosi non spettante — generando un debito verso l’Erario — il recupero via cartella è legittimo. Sul fronte della motivazione, per gli atti da liquidazione automatizzata il richiamo alla dichiarazione basta: il contribuente ne conosce già i presupposti. Per la difesa, la leva non è il vizio formale della cartella, ma la prova documentale della spettanza del credito (qui mancata: nessuna certificazione dell’ente competente).
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