Accertamento induttivo: la motivazione “perplessa” del giudice tributario è nulla (Cass. civ. 27140/2025)
Il principio di diritto
La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla per error in procedendo (artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) — quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante — mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile — restando esclusa la mera insufficienza.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito, per l’anno d’imposta 2005, un maggior reddito non dichiarato a carico di un contribuente sulla base di fatture rinvenute presso un terzo. Dopo un primo annullamento in Cassazione, il giudice tributario di rinvio (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia) accoglieva l’appello del contribuente e annullava l’avviso di accertamento. L’Agenzia ricorreva nuovamente per cassazione con un unico motivo, deducendo la motivazione meramente apparente, non essendo evincibile l’iter logico-giuridico della decisione.
La motivazione
Il motivo è fondato. La Corte ribadisce che la motivazione apparente integra nullità della sentenza (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016) e che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, denunciabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale radicale (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014). Nel caso, la sentenza impugnata è internamente contraddittoria: da un lato afferma che l’Ufficio ha correttamente applicato l’accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni “super semplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e dà atto delle incoerenze contabili del contribuente, definito espressamente “negligente”; dall’altro, apoditticamente, esclude che su tali elementi possa fondarsi la ricostruzione reddituale, senza spiegarne le ragioni. La motivazione è dunque perplessa. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame sorretto da motivazione coerente e logicamente leggibile.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre una leva impugnatoria precisa nel contenzioso tributario, spendibile da entrambe le parti. Quando la sentenza, dopo aver dato per legittimo l’accertamento induttivo e riconosciuto elementi a carico del contribuente, ne annulla nondimeno la pretesa senza spiegare il salto logico, il vizio non è di “insufficienza” — non più censurabile — ma di motivazione apparente o perplessa, che integra nullità per error in procedendo ed è deducibile ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. La regola operativa è duplice: chi ricorre deve ancorare la censura al testo della sentenza, dimostrando l’incomprensibilità o la contraddittorietà interna del ragionamento; chi difende la pronuncia deve verificare che l’iter logico sia effettivamente leggibile dall’esterno, colmando ogni passaggio rimasto implicito.
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