Opposizione allo stato passivo: inammissibile se anticipata rispetto al decreto di esecutività (Cass. 9996/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 9996/2026, pubblicata il 17 aprile 2026 (R.G.N. 18076/2023) — camera di consiglio del 25 marzo 2026, Presidente Alberto Pazzi, Relatore Giuseppe Dongiacomo.

Il principio di diritto

Il procedimento di accertamento del passivo fallimentare si conclude soltanto con il decreto di esecutività dello stato passivo (art. 96, ultimo comma, l.fall.), unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo; i provvedimenti di ammissione o esclusione dei singoli crediti pronunciati nel corso dell’adunanza sono delibazioni provvisorie, modificabili fino al deposito di tale decreto e inidonee a far decorrere il termine per l’opposizione (art. 99, comma 1, l.fall.). È perciò inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta anticipatamente rispetto al deposito del decreto di esecutività, né le comunicazioni del curatore anteriori a quel decreto fanno decorrere il termine.

Il fatto

Un creditore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l., chiedendo l’ammissione in via privilegiata di un credito da rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale di Teramo dichiarava inammissibile l’opposizione: il ricorso era stato depositato nel febbraio 2014, prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, reso — terminato l’esame di tutte le domande — nel giugno 2014 e depositato in cancelleria in luglio. La comunicazione PEC con cui il curatore aveva in precedenza trasmesso il verbale d’udienza non rilevava. Il creditore ricorre per cassazione con tre motivi; il Pubblico Ministero conclude per l’accoglimento.

La motivazione

I primi due motivi, connessi, sono infondati. Il procedimento di accertamento del passivo si conclude solo con il decreto di esecutività ex art. 96, ultimo comma, l.fall., unico provvedimento a contenuto precettivo; i decreti resi nelle singole udienze sono delibazioni provvisorie, modificabili fino al deposito del decreto finale, nel quale confluiscono e che le assorbe (Cass. n. 650/2003; n. 559/2010; n. 14099/2016). Il termine per l’opposizione decorre solo dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività riguardante l’intero stato passivo (artt. 97 e 99, comma 1, l.fall.), non dalle comunicazioni anteriori del curatore, inidonee a far decorrere il termine per impugnare un decreto non ancora esistente; è quindi inammissibile un’opposizione anticipata. Il terzo motivo, sulla compensazione soltanto parziale delle spese, è infondato: la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U., n. 19886/2019; n. 14989/2005).

Esito: la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese di lite (2.400 euro) e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Per il creditore escluso il momento per impugnare lo stato passivo è uno solo: il deposito del decreto di esecutività reso dopo l’esame di tutte le domande. Un’opposizione proposta prima è inammissibile, e le comunicazioni che il curatore invii nel corso della verifica non anticipano il termine. Prima di impugnare occorre quindi accertare che il decreto di esecutività sia stato effettivamente pronunciato e depositato: è quello, e non i verbali intermedi, a far decorrere i trenta giorni per l’opposizione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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