Indennizzo da vaccino (L. 210/92): senza prova del nesso causale la predisposizione genetica non basta (Cass. 10741/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 10741/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 15298/2022) — camera di consiglio del 10 marzo 2026, Presidente Lucia Esposito, Relatore Alessandro Gnani.

Il principio di diritto

In tema di indennizzo ex l. n. 210/1992, il diritto presuppone la prova, anche indiziaria, del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e la patologia: non bastano il criterio cronologico né una predisposizione genetica del soggetto, in assenza di una reazione avversa evidente successiva alla vaccinazione e a fronte delle acquisizioni scientifiche e della consulenza tecnica che escludono la derivazione causale. L’apprezzamento del nesso, se fondato su criteri corretti e sulla c.t.u., è di merito e insindacabile in cassazione.

Il fatto

I genitori di un figlio minore, poi divenuto maggiorenne, chiedevano l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per una patologia encefalica asseritamente contratta dal figlio a seguito di una somministrazione vaccinale. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, mancante la prova del nesso causale. I genitori ricorrevano per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

Il primo motivo (difetto di specificità dell’atto d’appello del Ministero, art. 434 c.p.c.) è inammissibile: la questione, non sollevata in appello, è dedotta per la prima volta in sede di legittimità e in violazione dell’autosufficienza. Il secondo motivo (mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio divenuto maggiorenne, art. 328 c.p.c.) è infondato e generico: il deposito del ricorso d’appello quando il figlio era ancora minorenne perfeziona la costituzione dell’appellante e impedisce il passaggio in giudicato, e il motivo omette di indicare la data di notifica necessaria a verificare l’eventuale nullità.

Il terzo e il quarto motivo (nesso causale ex l. n. 210/1992 e omesso esame) sono infondati. La sentenza d’appello non si è fondata sul solo criterio temporale: sulla scorta della c.t.u. ha escluso, alla luce della letteratura scientifica, la derivazione causale delle patologie dallo spettro autistico dalla somministrazione vaccinale, e ha rilevato l’assenza di evidenza di una reazione avversa immediata (i sintomi propri di un’encefalite acuta post-vaccinale). La sola predisposizione genetica addotta (un aplotipo che renderebbe il soggetto sensibile alle reazioni avverse) non è di per sé sufficiente a fondare la prova del nesso causale in assenza di quei sintomi; le censure mirano, inammissibilmente, a una diversa valutazione delle prove.

Esito: rigetta il ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Implicazioni pratiche

Per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 non bastano la contiguità temporale tra vaccinazione e patologia né una predisposizione genetica del soggetto: occorre la prova, anche solo indiziaria, del nesso causale, che difetta quando manca una reazione avversa evidente successiva alla somministrazione e le acquisizioni scientifiche e la consulenza tecnica escludono la derivazione causale. La valutazione del nesso, se ancorata a criteri corretti e alla c.t.u., è un accertamento di merito non sindacabile in cassazione. La materia è trattata con la doverosa sobrietà, essendo attinente alla salute della persona.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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