Danni da cani nella caccia in squadra: non basta partecipare alla battuta per rispondere ex art. 2052 c.c. (Cass. 23026/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 23026/2026, pubblicata il 10 luglio 2026 (R.G.N. 10955/2023) – adunanza del 25 giugno 2026, Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.), qualora l’evento lesivo sia prodotto da una pluralita di animali appartenenti a proprietari o utilizzatori diversi, la presunzione di responsabilità e il vincolo di solidarietà passiva (art. 2055 c.c.) operano nei confronti di tutti i fruitori dei singoli animali solo se il danno e eziologicamente riconducibile all’azione del gruppo inteso come entità indistinta; qualora, invece, il danno sia provocato da uno o più animali determinati, risponde unicamente il relativo proprietario o utilizzatore esclusivo. La qualità di “utilizzatore” presuppone l’esercizio di un effettivo potere di governo e controllo sull’animale, non configurabile come uso congiunto in capo ai partecipanti a un’attività comune – quale la caccia in squadra – in difetto di una diretta e concreta disponibilità degli animali.

Il fatto

Un gregge di pecore veniva aggredito da numerosi cani nel corso di una battuta di caccia al cinghiale a squadre, con la morte e l’abbattimento di numerosi capi e ingenti danni. Il proprietario del gregge conveniva in giudizio i componenti di due squadre di caccia e le rispettive compagnie assicurative, chiedendo il risarcimento. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Firenze confermava, escludendo la responsabilità ex art. 2052 c.c. per difetto di prova della relazione di custodia dei cani con i convenuti e della loro appartenenza alle squadre. Il proprietario ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il ricorso e inammissibile. La sentenza impugnata poggia su una pluralita di rationes decidendi autonome (non provata l’appartenenza dei cani alle squadre, ne la relazione di custodia). Il primo motivo – secondo cui la partecipazione alla battuta di caccia in squadra renderebbe tutti i componenti “utilizzatori” solidalmente responsabili ex artt. 2052 e 2055 c.c. – non e comunque fondato: la responsabilità ex art. 2052 c.c. presuppone un effettivo potere di governo e controllo sull’animale, e la mera appartenenza alla squadra non integra un uso congiunto degli animali in capo a tutti i partecipanti, non essendo la squadra assimilabile alla “muta” come entità unitaria in difetto di un potere di direzione e controllo comune. Il secondo motivo, sul vizio di motivazione e omesso esame, e inammissibile perché non si conforma al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e sollecita una rivalutazione del merito.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente; da atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La decisione delimita la responsabilità per danni da animali nella caccia in squadra. Non basta la partecipazione alla battuta per rendere tutti i cacciatori responsabili in solido dei danni causati dai cani: occorre la qualità di proprietario o “utilizzatore” del singolo animale, che presuppone un effettivo potere di governo e controllo, non un generico uso comune. Quando il danno e riconducibile ad animali determinati, risponde solo chi ne ha la relazione qualificata; solo se il pregiudizio e ascrivibile al gruppo come entità indistinta scattano la presunzione e la solidarietà, con onere per il danneggiato di provare la riferibilita del fatto alla muta nel suo complesso. Sul piano probatorio, chi agisce deve dimostrare il nesso tra i singoli animali e i convenuti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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