Consenso informato: se l’intervento è più invasivo di quello autorizzato, è la struttura a dover provare che il paziente avrebbe comunque acconsentito (Cass. 11608/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 11608/2026, pubblicata il 28 aprile 2026 (R.G.N. 6251/2025) — camera di consiglio del 4 marzo 2026, Presidente Chiara Graziosi, Relatore Marco Cecchi.

Il principio di diritto

Quando il paziente è sottoposto a un intervento diverso e più invasivo di quello prospettato e per il quale aveva prestato consenso, non grava su di lui l’onere di provare che, se informato del più complesso intervento, non vi avrebbe consentito; a fronte dell’allegazione che il consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, è a carico della struttura sanitaria l’onere di provare che il paziente avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento.

Il fatto

Il ricorrente, in proprio e quale erede della moglie, agiva contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria per il decesso della donna a seguito di un intervento cardiochirurgico elettivo di sostituzione della valvola e della radice aortica. Censurava, in particolare, la violazione del consenso informato: la paziente aveva prestato consenso, in termini generici, per la protesizzazione dell’aorta, ma non per la più ampia sostituzione dell’aorta e per la plastica di ampliamento poi effettivamente praticate, le cui conseguenze l’avevano condotta al decesso. Il Tribunale e la Corte d’appello di Bologna respinsero la domanda. Il ricorrente propone un unico motivo.

La motivazione

Il motivo è fondato. Il ragionamento della Corte d’appello — secondo cui la paziente era stata “sostanzialmente edotta” di tutti i rischi e avrebbe comunque scelto l’intervento — è generico, assertivo e illogico: non risulta cosa in concreto le fosse stato prospettato come rischio specifico e reale, e la sentenza attribuisce alla paziente competenze mediche non dimostrate, trattando la scelta di rivolgersi a una struttura d’eccellenza come una sorta di esimente dell’obbligo informativo gravante sulla struttura. Soprattutto, l’intervento eseguito — con sostituzione dell’aorta e patch di allargamento — era diverso da quello prospettato e per il quale era stato prestato il consenso. In una simile situazione, ribadisce la Corte, non grava sul paziente l’onere di provare che, se informato del più complesso intervento, non vi avrebbe consentito; è invece a carico della struttura l’onere di provare che il paziente avrebbe acconsentito al secondo e più invasivo intervento (Cass. n. 1443/2025).

Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Quando il paziente subisce un intervento più invasivo o diverso da quello autorizzato, l’onere della prova sul consenso si sposta sulla struttura sanitaria, che deve dimostrare che il paziente avrebbe comunque acconsentito; non è il paziente a dover provare che avrebbe rifiutato. Per escludere la responsabilità non basta affermare genericamente che il paziente era “informato” o che aveva scelto una struttura d’eccellenza. Il principio è rilevante per il contenzioso sul consenso informato e sulla tutela dell’autodeterminazione terapeutica.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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