Spese di c.t.u.: il silenzio della sentenza è omessa pronuncia, non una decisione implicita a carico del soccombente (Cass. 20499/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 20499 del 17 giugno 2026 (R.G. 24552/2024), camera di consiglio del 18 febbraio 2026 — Presidente Scrima, Relatore Gorgoni.
Il principio di diritto
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio anticipate dalla parte vittoriosa sono spese giudiziali — e non componenti del danno — da regolare con pronuncia espressa nel provvedimento definitivo, ponendole a carico del soccombente o compensandole tra le parti. Il silenzio serbato dalla sentenza sulla loro sorte non può mai essere interpretato come decisione implicita o come recepimento del decreto di liquidazione del compenso al consulente.
Sussiste una netta autonomia tra il rapporto che lega le parti all’ausiliario — nel quale l’obbligo di corrispondere il compenso grava su tutte le parti in solido, a prescindere dalle indicazioni del decreto di liquidazione ex art. 168 d.P.R. n. 115/2002 — e la regolazione delle spese di lite tra i litiganti (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): la sentenza conclusiva deve misurarsi ex novo con il carico definitivo di tali esborsi. Il loro mancato esame integra omessa pronuncia.
Il fatto
La proprietaria di un immobile, danneggiata da infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante dell’INPS, otteneva in primo grado l’accertamento della responsabilità dell’ente e una condanna risarcitoria, previa consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis cod. proc. civ.).
La Corte d’appello di Roma elevava il risarcimento, ma ometteva di statuire sulla richiesta refusione dell’importo versato a saldo al consulente tecnico. La danneggiata ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando l’omessa pronuncia sulle spese di c.t.u.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Aderendo all’orientamento di Cass. n. 10804/2020 (in consapevole contrasto con Cass. n. 25817/2017), afferma che il silenzio della sentenza sulla sorte delle spese di c.t.u. non è mai un “silenzio concludente”: non consente di stabilire se il giudice abbia inteso applicare l’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, compensare le spese o addossarle a una parte.
Ogni esborso per l’ausiliario attraversa tre fasi — anticipazione, liquidazione e ripartizione definitiva tra i litiganti — e la fase della liquidazione con decreto (volta a dotare il c.t.u. di un titolo esecutivo) è ontologicamente distinta dalla regolazione delle spese di lite. Poiché l’obbligo verso il consulente grava su tutte le parti in solido, la sentenza deve misurarsi ex novo con il carico definitivo di tali spese. L’omissione integra omessa pronuncia: la Corte cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Implicazioni pratiche
Chi vince la causa e ha anticipato le spese di c.t.u. deve chiederne espressamente la refusione e pretendere una pronuncia specifica: se la sentenza tace sul punto, non si può presumere che le abbia “implicitamente” addossate al soccombente. Il silenzio è un vizio di omessa pronuncia, censurabile in appello e in cassazione.
Utile ricordare la distinzione tra i due rapporti: verso il consulente rispondono in solido tutte le parti (a prescindere da chi il decreto indichi come anticipante), mentre tra le parti il carico definitivo si decide solo con la sentenza, secondo la soccombenza. Le spese di c.t.u. sono spese processuali, non voce di danno: vanno perciò regolate con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., non liquidate come pregiudizio risarcibile.
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