Danno da ritardato accreditamento sanitario: la causa risarcitoria va davanti al giudice amministrativo (Cass. SU 22497/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 22497/2026, pubblicata il 30 giugno 2026 (R.G.N. 5598/2023) — camera di consiglio del 23 giugno 2026, Primo Presidente f.f. Lorenzo Orilia, Relatore Luca Varrone.

Il principio di diritto

La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell’offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all’esercizio d’un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l’avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL.

Il fatto

Una società titolare di una struttura sanitaria conveniva la Regione Puglia per il risarcimento del danno patito per il mancato tempestivo rilascio dell’accreditamento istituzionale: l’istanza era stata presentata nel 1998 e l’accreditamento concesso solo nel 2006. La società chiedeva oltre 23 milioni di euro a titolo di risarcimento o, in subordine, di indebito arricchimento. Il Tribunale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d’appello di Bari confermava, attribuendo la controversia al giudice amministrativo. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo; la Terza Sezione civile rimetteva la causa alle Sezioni Unite.

La motivazione

Il ricorso è infondato. I rapporti tra le ASL e le strutture sanitarie private sono concessioni di pubblico servizio, e il regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 non ne ha mutato la natura concessoria: la struttura accreditata è inserita in modo continuativo nell’organizzazione della P.A. come soggetto erogatore di un servizio pubblico. In continuità con Cass., Sezioni Unite, n. 8693/2026, la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio dell’accreditamento appartiene al giudice amministrativo, perché l’accreditamento è una concessione — fondata su una valutazione discrezionale dei requisiti e del quadro complessivo dell’offerta sanitaria — che attribuisce una facoltà prima inesistente, non la rimozione di un limite a un diritto preesistente.

Né il danno prospettato è riconducibile alla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’attività provvedimentale della P.A. — comunque devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie a lui riservate ex art. 133 c.p.a. —, che presuppone l’esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione. Solo al di fuori delle materie di giurisdizione esclusiva la domanda per lesione dell’affidamento sulla legittimità di un provvedimento ampliativo o sulla correttezza della condotta della P.A. compete al giudice ordinario, come lesione del diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale.

Esito: rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (8.000 euro oltre accessori) in favore della Regione Puglia.

Implicazioni pratiche

Chi agisce per il danno da ritardato (o mancato) rilascio dell’accreditamento sanitario deve rivolgersi al giudice amministrativo: l’accreditamento è una concessione, non la rimozione di un ostacolo a un diritto già esistente, e la relativa controversia risarcitoria rientra nella giurisdizione del G.A. La distinzione operativa è tra lesione dell’affidamento e illegittimità dell’atto: nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a.) anche la domanda fondata sull’affidamento resta al G.A.; solo fuori da quelle materie la lesione dell’affidamento sulla correttezza della condotta della P.A. compete al giudice ordinario, come lesione del diritto soggettivo all’autodeterminazione nelle scelte che comportano impegno di risorse. Attenzione, infine, al presupposto dell’affidamento tutelabile: occorre un provvedimento almeno apparentemente adottato, non il semplice auspicio che l’atto favorevole venga emesso; la mera aspettativa al rilascio non fonda, da sola, una domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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