IRAP: il professionista socio o dipendente che usa la struttura della società non paga l’imposta se non ne è titolare e responsabile (Cass. trib. 12377/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 12377/2026, pubblicata il 3 maggio 2026 (R.G.N. 4296/2024) — adunanza camerale del 3 febbraio 2026, Presidente Andreina Giudicepietro, Relatrice Livia De Gennaro.

Il principio di diritto

L’esercizio dell’attività nell’ambito della struttura organizzativa costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non integra il presupposto impositivo dell’IRAP di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997: non basta l’utilizzo della struttura altrui, ma è necessario che il contribuente ne sia titolare e responsabile, ciòè che essa faccia capo a lui non solo sul piano operativo ma anche gestionale. Il valore assoluto dei compensi e dei costi, e il loro reciproco rapporto, non costituiscono elementi utili a desumere l’autonoma organizzazione.

Il fatto

Una consulente aziendale, socia di una s.p.a., chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2014-2017, deducendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativa e di trarre i propri redditi esclusivamente dalle prestazioni rese alla società di cui era socia, avvalendosi della struttura di quest’ultima. Formatosi il silenzio-rifiuto, i giudici tributari di primo e secondo grado (Lombardia) respingevano l’impugnazione, ritenendo che la professionista si avvalesse di una struttura organizzata non estranea a sé, che le forniva clientela, marchio, supporto logistico e tecnologia. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Il primo e il terzo motivo sono fondati. L’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da una struttura organizzativa esterna che coadiuva e integra il professionista, generando un “quid pluris” rispetto alla mera attività intellettuale. Il presupposto dell’“autonoma organizzazione” ricorre quando il contribuente ne è il responsabile (e non è inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse) e impiega beni o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile (Cass. Sez. Un. n. 9451 del 2016).

Per il professionista che presta la propria attività a favore di un terzo già dotato di una propria struttura, non basta l’utilizzo di quest’ultima: occorre che essa faccia capo al professionista anche sul piano gestionale (Cass. n. 4080 del 2017). Nel caso, era incontroverso che la contribuente fosse stabilmente inserita in un’organizzazione costituita da un distinto soggetto giuridico (la s.p.a.): non essendo lei a sostenere i costi di dipendenti e collaboratori, non poteva dirsi titolare e responsabile della struttura. Né rileva il valore dei compensi e dei costi (qui beni di arredamento per circa 60.000 euro a fronte di un fatturato medio di 450.000 euro, senza dipendenti), che non è indice del presupposto impositivo (Cass. n. 23557 del 2016).

Esito: accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti i restanti; cassa e, decidendo nel merito, annulla il diniego di rimborso dell’IRAP 2014-2017; compensa le spese di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità.

Implicazioni pratiche

Buona notizia per i professionisti (consulenti, revisori, collaboratori) che operano all’interno della struttura di una società di cui sono soci o dipendenti: i loro compensi non scontano l’IRAP se la struttura organizzativa non fa capo a loro anche sul piano gestionale. Non basta “servirsi” dell’organizzazione altrui; ciò che conta è esserne titolari e responsabili, decidendo su personale, mezzi e spese. Attenzione anche a un equivoco frequente: compensi elevati o costi consistenti, di per sé, non dimostrano l’autonoma organizzazione. Chi ha versato l’IRAP in queste condizioni può valutare l’istanza di rimborso, tenendo conto dei termini decadenziali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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