Accertamento sintetico: lo scostamento può basarsi anche su un’annualità ormai decaduta dal potere impositivo, purché l’atto ne indichi le ragioni (Cass. trib. 10551/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10551/2026, pubblicata il 21 aprile 2026 (R.G.N. 601/2022) — adunanza camerale del 3 marzo 2026, Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Maria Clara Sali.
Il principio di diritto
Ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico.
Il fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento sintetico (art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973) per l’anno 2008, rettificando il reddito dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva. La Commissione tributaria provinciale di Modena accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello e annullava integralmente l’atto, ritenendo che lo scostamento riguardasse il 2007, anno per il quale l’amministrazione era decaduta dal potere di accertamento e che quindi non poteva essere utilizzato per l’accertamento sintetico del 2008. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La motivazione
Il motivo è fondato. La Corte ribadisce la legittimità dell’accertamento sintetico che, ai fini dello scostamento, faccia riferimento anche a un’annualità per la quale sia intervenuta la decadenza dal potere impositivo (Cass. nn. 315/2018, 28171/2017 e 24324/2019, nel solco di Cass. n. 26541/2008): l’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente per due o più periodi, ma l’atto deve indicare, sia pure sommariamente, le ragioni per cui la dichiarazione è ritenuta incongrua anche per gli altri periodi. Ha quindi errato la CTR nel ritenere il 2007 inutilizzabile per la sola sopravvenuta decadenza dal potere accertativo. Il giudice del rinvio dovrà anche esaminare l’appello incidentale dell’Agenzia sulle entrate extra-reddituali ritenute dimostrate in primo grado.
Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Nell’accertamento sintetico (redditometro) il requisito dello scostamento per due o più periodi d’imposta può essere integrato utilizzando come termine di paragone anche un’annualità ormai «chiusa» per decadenza: la decadenza impedisce di accertare autonomamente quel periodo, ma non di considerarlo per misurare l’incongruenza del reddito dell’anno effettivamente accertato. La condizione è che l’atto dia conto, anche in modo sommario, delle ragioni dell’incongruenza riferite agli altri periodi. Per il contribuente, quindi, non basta eccepire la decadenza sull’annualità di raffronto: occorre contestare nel merito lo scostamento e la relativa motivazione.
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