Sponsorizzazioni ad ASD: presunzione legale assoluta di inerenza ex art. 90 l. 289/2002; l’Ufficio non può sindacare l’antieconomicita’ (Cass. 12447/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 12447/2026 (deposito 2026) – Spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche e presunzione legale di inerenza.

Il principio di diritto

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate contestava a una società l’indeducibilità di 20.000 euro di spese pubblicitarie sostenute, per l’anno 2016, a fronte di una prestazione ricevuta da un’associazione sportiva dilettantistica. L’Ufficio non contestava la natura pubblicitaria della spesa, ma la sua inerenza, ritenendo la condotta antieconomica in ragione del modesto reddito della società (esercente attività di consulenza del lavoro e fiscale) e dell’inidoneità della sponsorizzazione a incrementarne il fatturato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società; quella di secondo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Il motivo e’ fondato. L’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 fissa una presunzione legale assoluta d’inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, quando i corrispettivi siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’erogante e vi sia una specifica attività del beneficiario. Si tratta di norma speciale che deroga al regime generale di deducibilità dei costi ex art. 109 t.u.i.r. Sussistendo i requisiti, non può porsi a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza del costo, ne’ l’Agenzia può sindacare l’idoneità della sponsorizzazione con un giudizio prognostico opinabile che incide sulla discrezionalità delle scelte aziendali, a fronte di una pubblicità effettivamente svolta con le modalità prescelte.

Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società e annulla l’avviso di accertamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia alle spese di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per le imprese che sponsorizzano società o associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di legge, la deducibilità del costo pubblicitario e’ assistita da una presunzione assoluta: verificati i quattro requisiti, l’inerenza e la congruità non sono sindacabili e l’Ufficio non può negare la deduzione invocando l’antieconomicita’ o lo scarso ritorno commerciale. Nella difesa, conviene documentare la qualifica dilettantistica del beneficiario, il rispetto del tetto di spesa, la finalità promozionale e l’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria.

Provvedimento integrale:

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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