Decorrenza del termine biennale di rimborso IVA dalla fatturazione con aliquota agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 15392 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’IVA non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972, né contemplate da disposizioni specifiche, trova applicazione il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, di carattere residuale e di chiusura del sistema, con esclusione dell’ordinaria prescrizione decennale. Ai fini dell’individuazione del presupposto della restituzione, il dies a quo decorre dalla data di emissione delle fatture con le quali i subappaltatori hanno applicato l’aliquota agevolata, poiché è in quel momento che il soggetto passivo può constatare l’avvenuto versamento di un’imposta superiore al dovuto. Non rileva, a tal fine, il termine di ammissibilità delle spese previsto dalla normativa comunitaria, che attiene ai rapporti interni tra il beneficiario e l’amministrazione committente e non al rapporto tributario con l’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

La società contribuente, nell’ambito della realizzazione dei Piani di Banda Larga finanziati con risorse comunitarie, aveva ricevuto un’anticipazione dal MISE ed emesso nei suoi confronti la fattura n. 171 del 4 dicembre 2012, applicando l’aliquota IVA ordinaria del 21%. Le società subappaltatrici avevano invece fatturato le proprie prestazioni applicando l’aliquota agevolata del 10%.

Di qui la richiesta di rimborso della differenza, pari a euro 144.869,59, presentata il 28 novembre 2017. L’Amministrazione finanziaria l’aveva negata per tardività. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il diniego, individuando il dies a quo nella data di liquidazione periodica del tributo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è infondato: la Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. Nel caso concreto la decisione impugnata espone le ragioni di fatto e di diritto in misura adeguata, evidenziando il percorso argomentativo funzionale alla sua comprensione e verifica in sede di impugnazione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 2946 c.c., 21 del d.P.R. n. 633/1972 e 4, par. 3, del Trattato UE, sostenendo che il dies a quo andava individuato nel 31 dicembre 2015, termine ultimo di ammissibilità delle spese secondo il Regolamento comunitario. Il motivo non è accolto, pur dovendosi correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., risultando il dispositivo conforme al diritto.

La Corte ricostruisce il regime della ripetizione dell’indebito tributario. In mancanza di disciplina specifica, alla domanda di rimborso si applica la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che fissa il termine biennale decorrente dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Il termine decennale opera solo quando il credito risulti dalla dichiarazione annuale e l’istanza non integri il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità.

Nella specie non si tratta di credito esposto in dichiarazione, poiché la richiesta concerne la differenza tra l’IVA applicata in eccesso sulla fattura emessa verso il MISE e quella effettivamente dovuta. Trova quindi applicazione il termine biennale. I giudici di merito hanno però errato nell’individuazione del presupposto della restituzione: esso non coincide con la data di liquidazione periodica del tributo, ma con il momento in cui le società subappaltatrici hanno fatturato le proprie prestazioni applicando l’aliquota agevolata. È solo allora che la società contribuente ha potuto constatare l’avvenuto versamento di una somma maggiore rispetto al dovuto.

La Corte precisa che la data del 31 dicembre 2015 rileva nei rapporti interni tra la società contribuente e il MISE e non nel rapporto tributario con l’Amministrazione finanziaria, perché differenti sono il soggetto obbligato ad assolvere l’imposta e il soggetto obbligato in rivalsa. Il termine biennale è dunque iniziato a decorrere dalla data di emissione delle fatture dei subappaltatori, dalla quale era possibile rilevare l’erronea sottoposizione ad IVA, evitando l’alterazione del meccanismo di neutralità dell’imposta. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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