Dazione al funzionario per accelerare le liquidazioni: è corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); la reiterazione esclude la lieve entità (Cass. pen. 12513/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 12513/2026, R.G.N. 41656/2025 — pubblica udienza del 4 marzo 2026, Presidente Giorgio Fidelbo, Relatrice Emilia Anna Giordano.

Il principio di diritto

In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio dell’attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, con violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione. Ai fini della qualifica di pubblico ufficiale rileva la partecipazione alla formazione dell’attività e delle decisioni dell’ufficio, qualunque sia la fase in cui essa si realizza, anche in un momento antecedente all’esternazione ai terzi della volontà della p.a.

Il fatto

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna, con rito abbreviato e attenuante dell’art. 323-bis, comma 2, cod. pen., per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318-321 cod. pen.): l’imputato, per ottenere il pagamento di due fatture per lavori eseguiti da società a lui riconducibili, aveva corrisposto in due occasioni somme di denaro a un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile regionale, preposto ai controlli e alle procedure di liquidazione, affinché ne accelerasse l’iter. Il ricorso contestava, tra l’altro, l’esercizio di poteri pubblici da parte del funzionario, la qualificazione del fatto, il diniego dell’attenuante della tenuità (art. 323-bis, comma 1) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis).

La motivazione

La Corte conferma che il funzionario, addetto al controllo formale degli ordini di pagamento prima dell’inoltro per il mandato, esercitava una funzione pubblicistica: la partecipazione alla formazione delle decisioni dell’ufficio, anche nella fase istruttoria e di controllo, vale ai fini della qualifica di pubblico ufficiale. Poiché la dazione era volta ad accelerare pratiche di liquidazione dovute — senza atti illeciti — il fatto integra la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), meno grave della corruzione propria. Il diniego dell’attenuante della lieve entità è corretto: la reiterazione delle condotte non può essere valutata in modo scisso e atomistico, e le somme non sono di particolare tenuità. Il diniego delle attenuanti generiche, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e motivato sulla reiterazione e sul comportamento processuale, è insindacabile in sede di legittimità.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Corrompere il funzionario addetto ai controlli formali per “accelerare” una liquidazione dovuta integra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione: non serve un atto contrario ai doveri d’ufficio. La qualifica di pubblico ufficiale si estende a chi partecipa alla formazione della decisione anche solo nella fase istruttoria. Sul piano difensivo, l’attenuante della lieve entità (art. 323-bis cod. pen.) è preclusa dalla reiterazione delle dazioni, valutate unitariamente; il diniego delle generiche, se congruamente motivato, non è rivedibile in Cassazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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