Art. 156 c.c. – Il mantenimento del coniuge separato

L’art. 156 c.c. regola gli effetti economici della separazione tra coniugi. Il giudice riconosce al coniuge cui la separazione non sia addebitabile, e che non abbia redditi propri adeguati, il diritto a ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento.

L’entità dell’assegno si determina in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di prestare gli alimenti; l’assegno può essere modificato o revocato se sopravvengono giustificati motivi.

Cosa dice l’art. 156 c.c.: il testo della norma

La disposizione disciplina il mantenimento del coniuge separato. Ne riportiamo i commi vigenti; la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha trasferito nel codice di procedura civile gli strumenti di attuazione e garanzia.

«Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.» (comma 1)

«L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.» (commi 2 e 3)

«Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.»

Le disposizioni che prevedevano garanzie reali o personali, il sequestro dei beni dell’obbligato e l’ordine ai terzi di versare direttamente una parte delle somme sono state abrogate come commi dell’art. 156 c.c. e ricollocate tra gli strumenti di attuazione del codice di procedura civile (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.).

Chi ha diritto al mantenimento

Il diritto all’assegno di mantenimento tra coniugi separati presuppone due condizioni congiunte:

  • L’assenza di addebito. Il coniuge cui la separazione sia stata addebitata (art. 151 c.c.) non ha diritto al mantenimento; gli resta, in stato di bisogno, il solo diritto agli alimenti.
  • La mancanza di redditi propri adeguati. L’adeguatezza si valuta in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non alla mera sopravvivenza.

È bene tenere distinto questo assegno da quello divorzile, che risponde a presupposti e funzioni diversi: la separazione non scioglie il matrimonio e mantiene un legame di solidarietà più intenso.

Come si determina l’entità dell’assegno

Il secondo comma vincola il giudice a due parametri: le circostanze del caso e i redditi dell’obbligato. Il riferimento è il tenore di vita matrimoniale: l’assegno serve a riequilibrare la posizione del coniuge economicamente più debole rispetto al livello di vita goduto durante la convivenza, compatibilmente con le capacità dell’altro.

Mantenimento del coniuge e alimenti: due istituti diversi

Il terzo comma fa salvo l’obbligo alimentare (artt. 433 e ss. c.c.), che non va confuso con il mantenimento. Gli alimenti presuppongono lo stato di bisogno e sono limitati a quanto necessario per vivere; il mantenimento presuppone invece uno squilibrio economico e mira a conservare il tenore di vita matrimoniale. Il coniuge con addebito, escluso dal mantenimento, può accedere ai soli alimenti se versa in stato di bisogno.

Mantenimento del coniuge e mantenimento dei figli

L’assegno per il coniuge è autonomo e indipendente dal mantenimento dei figli, che risponde a presupposti propri e grava su entrambi i genitori in misura proporzionale (art. 337-ter c.c.). Le due voci vanno calcolate separatamente e non si compensano tra loro.

La revisione dell’assegno

L’assegno non è immutabile. Se sopravvengono giustificati motivi — ad esempio un mutamento delle condizioni reddituali di una delle parti — il giudice, su istanza di parte, può disporne la revoca o la modifica. La revisione richiede sempre un provvedimento: non è consentito ridurre o sospendere l’assegno di propria iniziativa.

Orientamenti consolidati

  • l’adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente si valuta in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non alla semplice autosufficienza;
  • l’addebito della separazione esclude il diritto al mantenimento, ferma restando la possibilità degli alimenti in stato di bisogno;
  • l’assegno di mantenimento in sede di separazione ha presupposti diversi da quello divorzile, stante la perdurante esistenza del vincolo matrimoniale;
  • la revisione presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, cioè un mutamento effettivo delle condizioni preesistenti.

Errori frequenti

  • Confondere il mantenimento del coniuge con quello dei figli. Sono voci autonome, con presupposti e criteri diversi.
  • Ritenere che il coniuge con addebito abbia comunque diritto al mantenimento. L’addebito esclude il mantenimento: resta solo l’eventuale diritto agli alimenti.
  • Sovrapporre mantenimento e alimenti. Gli alimenti presuppongono lo stato di bisogno; il mantenimento uno squilibrio rispetto al tenore di vita matrimoniale.
  • Interrompere unilateralmente il versamento dell’assegno. La modifica o la revoca richiedono un provvedimento del giudice su istanza di parte.

Cosa fare

Va verificata la presenza dei due presupposti del mantenimento: l’assenza di addebito e la mancanza di redditi propri adeguati rispetto al tenore di vita matrimoniale.

Per la quantificazione va ricostruito con precisione il quadro reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi, elemento su cui il giudice determina l’entità dell’assegno.

Ogni variazione delle condizioni economiche va fatta valere con la domanda di revisione per giustificati motivi, non con l’interruzione unilaterale dei pagamenti.

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Domande frequenti

Chi ha diritto al mantenimento dopo la separazione?
Il coniuge cui la separazione non sia addebitabile e che non abbia redditi propri adeguati rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Il coniuge con addebito ha diritto al mantenimento?
No. L’addebito esclude il diritto al mantenimento. Rimane il solo diritto agli alimenti, se il coniuge versa in stato di bisogno.

Che differenza c’è tra mantenimento e alimenti?
Gli alimenti presuppongono lo stato di bisogno e coprono il necessario per vivere; il mantenimento presuppone uno squilibrio economico e mira a conservare il tenore di vita matrimoniale.

Si può modificare l’assegno di mantenimento?
Sì, se sopravvengono giustificati motivi. Il giudice, su istanza di parte, può disporne la revoca o la modifica; non è consentito sospenderlo di propria iniziativa.

Vedi anche: Art. 151 c.c. – La separazione giudiziale · Art. 337-ter c.c. – Affidamento condiviso e mantenimento dei figli.

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