Amministrazione di sostegno esclusa se la persona lucida rifiuta la misura (Trib. Salerno 17/11/2025)
Tribunale di Salerno, Volontaria Giurisdizione, decreto del 17 novembre 2025 (R.G. 2195/2025) — Presidente relatore dott.ssa Ilaria Bianchi
Il principio
La volontà contraria della persona lucida deve essere tenuta nella massima considerazione: l’amministrazione di sostegno non può essere disposta quando le difficoltà sono soltanto fisiche e non incidono sull’autonomia decisionale e sulla capacità di provvedere ai propri interessi.
Il fatto
Un figlio chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il padre ultraottantenne, affetto da patologie e difficoltà di deambulazione. Il giudice tutelare rigettava il ricorso e il figlio proponeva reclamo, richiamando anche un incidente stradale e la conflittualità familiare.
La motivazione
Il Collegio ha richiamato gli artt. 404, 407 e 408 c.c., i principi costituzionali di tutela della persona e dell’autodeterminazione e Cass. nn. 25890/2025, 7414/2024 e 32219/2023. L’interessato aveva espresso con chiarezza il proprio rifiuto, risultando orientato, autonomo e consapevole. La CTU psichiatrica aveva accertato efficienza cognitiva normale, capacità critica e autonomia decisionale; le difficoltà erano esclusivamente fisiche e parziali. Il sinistro stradale non è stato ritenuto indice di incapacità.
Implicazioni pratiche
La misura di protezione richiede un accertamento specifico dell’incidenza della menomazione sulla gestione degli interessi personali e patrimoniali. Età avanzata e limitazioni motorie non bastano se la persona conserva lucidità e autonomia.
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