Rifiuto condizionato delle cure del minore (Cass. civ. Sez. I n. 2549 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
A far data dall’entrata in vigore della legge n. 219/2017, il rifiuto dei genitori alle cure proposte per il figlio minore, ove il medico le ritenga appropriate e necessarie, va rimesso al Giudice tutelare con la procedura dell’art. 3 legge DAT, che sostituisce il consenso non prestato senza incidere sulla responsabilità genitoriale. Il ricorso al Tribunale per i minorenni ex artt. 330 e 333 c.c. resta ammesso solo se fondato su altre condotte pregiudizievoli per il minore e non sulla sola necessità di autorizzare il trattamento sanitario. Il consenso prestato con una condizione non attuabile equivale a non consenso. Il provvedimento reso ai sensi dell’art. 3 legge DAT ha natura decisoria e definitiva su diritti personalissimi, ed è pertanto ricorribile per cassazione.

Il Fatto

I ricorrenti sono genitori di un bambino affetto da una grave malformazione cardiaca, per il quale era programmato un intervento chirurgico con elevata probabilità di trasfusione di sangue. I genitori hanno dichiarato ai sanitari di prestare il consenso alla trasfusione solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il covid-19, adducendo ragioni di cautela e motivi religiosi. L’azienda ospedaliera ha rappresentato l’impossibilità di garantire tale requisito e ha adito il Giudice tutelare ex art. 3, comma 5, legge n. 219/2017.

Il Giudice tutelare, ritenuto che il consenso condizionato equivalesse a non consenso, ha nominato curatore speciale il direttore generale dell’ospedale. Il reclamo dei genitori è stato respinto dal Tribunale per i minorenni con decreto depositato il 20 settembre 2023. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la legittimità del percorso processuale e la violazione delle norme sul consenso informato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’azienda, fondata sul difetto di decisorietà e sull’avvenuta esecuzione dell’intervento. L’eccezione è infondata: il provvedimento reso ai sensi dell’art. 3 legge DAT incide su diritti personalissimi con efficacia definitiva e, come già affermato per i decreti del Giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, non perde interesse per il solo fatto che l’intervento sia stato eseguito, potendo residuare conseguenze risarcitorie.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 3, comma 2, legge n. 219/2017 attribuisce ai genitori il consenso informato per il minore, tenendo conto della sua volontà in relazione all’età e alla maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita. Il comma 5 prevede che, in caso di rifiuto delle cure appropriate, la decisione sia rimessa al Giudice tutelare. Si tratta di un rimedio che procedimentalizza la formazione del consenso e non di un controllo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Da qui il principio centrale: il legislatore del 2017 ha reso obsoleto e sproporzionato il ricorso alla sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale per superare il rifiuto dei genitori alle cure. Il Tribunale per i minorenni conserva il proprio potere solo se il rifiuto è indice di un più generale quadro di trascuratezza o abuso, emergendo altre condotte pregiudizievoli. Nel caso di specie i provvedimenti de potestate si sono fondati unicamente sulla necessità dell’intervento, già autorizzato dal Giudice tutelare, realizzando un duplicato inutile del procedimento.

Quanto al consenso, la Corte ribadisce che porre una condizione non attuabile equivale a non prestarlo, non potendo il paziente esigere trattamenti contrari alla deontologia e alle buone pratiche. Né il motivo religioso giustifica la pretesa di selezionare i donatori: alla stregua della dottrina richiamata dai ricorrenti, la cooperazione con l’uso di linee cellulari da feti abortiti è remota e ancora più remota è quella consistente nel ricevere una trasfusione da donatore di cui si ignori lo stato vaccinale.

La Corte esclude infine ogni errore nel bilanciamento tra identità religiosa dei genitori e interessi del minore, che sono suoi e non del nucleo familiare, e nella scelta tra opinioni scientifiche, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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