Danno da ritardato accreditamento sanitario: la domanda risarcitoria appartiene al giudice amministrativo, non al giudice ordinario (Cass. S.U. 22497/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 22497/2026 (deposito 30 giugno 2026) – Danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria e riparto di giurisdizione.
Il principio di diritto
La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente quanto del quadro complessivo dell’offerta sanitaria, e’ una concessione, la quale non rimuove un limite all’esercizio di un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà prima inesistente; ne’ il danno così prospettato e’ riconducibile alla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’attività provvedimentale, che implica l’esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo e non il mero auspicio della sua adozione.
Il fatto
Una società titolare di una struttura sanitaria conveniva la Regione per ottenere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale asseritamente patito per il ritardato rilascio (a distanza di anni dall’istanza) dell’accreditamento istituzionale con il servizio sanitario regionale. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la Corte d’appello di Bari confermava, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la contestazione riguardasse un comportamento della P.A. contrario ai canoni di correttezza e buona fede, lesivo di un diritto soggettivo e come tale conoscibile dal giudice ordinario.
La motivazione
Il ricorso e’ infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata, i rapporti tra le ASL e le case di cura si qualificano come concessioni di pubblico servizio; il regime dell’accreditamento (art. 8 d.lgs. n. 502/1992) non ha mutato la natura concessoria del rapporto. Richiamato il proprio recente arresto (S.U. n. 8693/2026), la Corte ribadisce che la domanda di risarcimento da ritardato accreditamento appartiene al giudice amministrativo: l’accreditamento presuppone una valutazione discrezionale ed e’ una concessione che attribuisce una facoltà prima inesistente, non la rimozione di un limite a un diritto preesistente. Il danno lamentato non e’ riconducibile alla lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’attività provvedimentale – che presuppone un provvedimento ampliativo effettivamente adottato, poi rivelatosi illegittimo – ma al mero auspicio dell’adozione di un provvedimento mai rilasciato in via provvisoria.
Esito: la Corte rigetta il ricorso, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo, e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (euro 8.000).
Implicazioni pratiche
Per le strutture sanitarie private, la scelta del giudice e’ decisiva: la pretesa risarcitoria per il ritardo o il diniego dell’accreditamento va proposta davanti al giudice amministrativo, non al giudice ordinario. La linea di confine e’ netta: se si lamenta la mancata adozione di un provvedimento discrezionale (l’accreditamento come concessione), la giurisdizione e’ amministrativa; il giudice ordinario entra in gioco solo per la lesione dell’affidamento su un provvedimento ampliativo già emesso e poi annullato, non per il semplice auspicio della sua adozione.
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