Privacy e diritto di cronaca: pubblicare i dati dei familiari di un condannato eccede l’essenzialità dell’informazione (Cass. civ. 22791/2026)
Il principio di diritto
Il termine annuale previsto dall’art. 143 del Codice della privacy per la decisione sul reclamo è posto a tutela del reclamante e non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante: quest’ultimo è scandito, per la fase sanzionatoria in senso stretto, dal termine perentorio di centoventi giorni decorrente dall’effettivo accertamento delle violazioni e dalla notifica della contestazione, oltre che dalla prescrizione quinquennale. Nel merito, il limite dell’essenzialità dell’informazione (art. 137 del Codice; art. 6 delle regole deontologiche) e i principi di minimizzazione e pertinenza (art. 5 GDPR) vietano, nell’esercizio del diritto di cronaca o di rievocazione storica, la diffusione di dati non essenziali che consentano l’identificazione di persone prive di notorietà e di ruoli pubblici; il bilanciamento tra protezione dei dati e interesse pubblico all’informazione è riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Il fatto
Il Garante per la protezione dei dati personali sanzionava (€ 2.000) una casa editrice per aver pubblicato, in un libro-inchiesta sul mondo dello sport, oltre ai nomi anche i titoli di studio e le professioni dei figli di un condannato, rendendone possibile la precisa identificazione — così eccedendo il limite dell’essenzialità dell’informazione. Il Tribunale di Milano respingeva l’opposizione. La casa editrice ricorreva per cassazione con due motivi: la decadenza del potere sanzionatorio del Garante per superamento del termine annuale dal reclamo, e il vizio di motivazione e la violazione delle norme sul trattamento, sostenendo che i dati diffusi fossero pertinenti ed essenziali al contesto narrativo.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. Sul primo motivo, la Corte ribadisce (richiamando Cass. n. 18583 del 2025 e Cass. n. 984 del 2026) che l’attività del Garante consta di due fasi — investigativa/preistruttoria e sanzionatoria in senso stretto — e che il termine perentorio di centoventi giorni (punto 2 dell’allegato “B” del regolamento del Garante n. 2 del 2019) riguarda solo la fase sanzionatoria e decorre dall’effettivo accertamento delle violazioni e dalla notifica della contestazione; non esiste un termine perentorio per la fase investigativa. Il termine annuale dell’art. 143 del Codice è posto nell’interesse del reclamante e non può essere trasformato in via interpretativa in un termine di decadenza del potere sanzionatorio, spettando al legislatore individuare i termini adeguati (Corte cost. n. 151 del 2021). Sul secondo motivo, la valutazione sull’essenzialità dei dati diffusi nell’esercizio del diritto di cronaca o di rievocazione storica è riservata al giudice di merito (Cass., Sez. III, n. 20337 del 2024): il Tribunale ha logicamente ritenuto che l’indicazione della laurea e della professione dei figli — persone prive di notorietà e di ruoli pubblici — non fosse essenziale, eccedendo il limite dell’art. 137 del Codice e i principi di minimizzazione dell’art. 5 GDPR. Il richiamo al bilanciamento con il diritto all’oblio (Cass., Sez. Un., n. 19681 del 2019) è servito a rammentare che spetta al giudice di merito contemperare protezione dei dati e interesse pubblico.
Implicazioni pratiche
Per editori, giornalisti e uffici legali la pronuncia offre due coordinate operative. Sul procedimento sanzionatorio del Garante, il superamento dell’anno dal reclamo non fa decadere il potere: il termine da presidiare è quello perentorio di centoventi giorni della fase sanzionatoria, che decorre dall’accertamento e dalla contestazione — è lì che va misurata l’eventuale tardività. Sul merito, l’essenzialità è il vero limite del diritto di cronaca: raccontare un fatto di interesse pubblico non autorizza a diffondere dati identificativi (titoli di studio, professione) di familiari non noti e privi di ruolo pubblico. La regola pratica è la minimizzazione: pubblicare solo i dati indispensabili alla notizia, verificando caso per caso il bilanciamento tra informazione e protezione dei terzi.
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