Ritardi nel deposito delle sentenze: oltre 480 provvedimenti in cinque anni non sono un fatto disciplinare di “scarsa rilevanza” (Cass. SU 22593/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 22593/2026, pubblicata il 1° luglio 2026 (R.G.N. 24076/2025) — pubblica udienza del 10 marzo 2026, Presidente Aggiunto Stefano Mogini, Relatore Cristiano Valle.
Il principio di diritto
L’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali è suscettibile di una verifica in sede di legittimità; il giudizio di sussistenza della “scarsa rilevanza” del fatto disciplinare, attraverso l’integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto la citata clausola generale, appartiene al giudizio di diritto.
Il fatto
Un magistrato, giudice civile, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109/2006, per numerosi e rilevanti ritardi nel deposito di provvedimenti civili: nel quinquennio 2017-2021, oltre 480 provvedimenti depositati in ritardo, decine dei quali con rilievo ultrannuale e con un picco di 1210 giorni per una sentenza. La Sezione Disciplinare del CSM, pur ritenendo configurato l’illecito, applicava l’esimente della “scarsa rilevanza del fatto” ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006, qualificando la condotta come episodica ed occasionale e valorizzando l’alta stima professionale del magistrato. Il Ministro della Giustizia ricorreva alle Sezioni Unite con due motivi, deducendo il vizio di motivazione.
La motivazione
Il ricorso è accolto. La valutazione sulla clausola generale della “scarsa rilevanza” è sindacabile in sede di legittimità. La motivazione della Sezione Disciplinare è illogica: il ritardo nel deposito di centinaia di provvedimenti, con picchi di oltre tre anni, non può essere qualificato come condotta episodica ed occasionale, ma connota un segmento non irrilevante dell’attività del magistrato, con riflessi sull’immagine sua e dell’Ufficio. La complessità dei procedimenti e l’approfondimento nello studio non rilevano ai fini dell’inesigibilità della condotta: l’approfondimento rientra nei doveri comuni del giudice, e la complessità non è un fattore eccezionale se non specificamente dimostrato. Il bene leso non è solo l’immagine del magistrato, ma anche l’interesse delle parti a ottenere una risposta di giustizia tempestiva (ragionevole durata, buon andamento). Le circostanze valorizzate — il rapporto informativo lusinghiero, l’alta stima nel Foro — non sono idonee a scalfire l’accertamento sulla gravità, reiterazione e non inescusabilità dei ritardi, mancando un’adeguata concretizzazione della clausola generale.
Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Sezione Disciplinare del CSM in diversa composizione per nuovo esame; condanna il magistrato resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
L’esimente della “scarsa rilevanza del fatto” (art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006) è applicabile a tutti gli illeciti disciplinari, ma la sua applicazione non è insindacabile: la concretizzazione della clausola generale è un giudizio di diritto, verificabile in cassazione per errore giuridico o motivazione illogica. Un ritardo massiccio e reiterato nel deposito dei provvedimenti — qui, centinaia in un quinquennio, con picchi ultrannuali — non è episodico né occasionale: la reiterazione esclude, di per sé, l’occasionalità. Non valgono a escludere la gravità la complessità delle cause e lo scrupolo nello studio (che rientrano nei doveri comuni del giudice), né la stima professionale, se manca una valutazione dell’effettivo impatto dei ritardi sull’immagine del magistrato e, soprattutto, sull’interesse delle parti alla ragionevole durata del processo.
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