Arricchimento senza causa verso il Comune o azione diretta contro il funzionario? La Prima Sezione rimette alla pubblica udienza (Cass., ord. interlocutoria 22990/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 22990/2026, R.G.N. 32168/2021 — camera di consiglio del 25 giugno 2026, Presidente Guido Mercolino, Relatore Luigi D’Orazio.

Nota: si tratta di un’ordinanza interlocutoria; la Corte non decide la questione, ma rinvia la causa alla pubblica udienza per il suo rilievo nomofilattico.

La questione rimessa alla pubblica udienza

Se l’impresa che abbia eseguito prestazioni in favore di un ente locale in assenza di un valido contratto scritto possa agire per l’ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.) direttamente nei confronti dell’ente, ovvero debba agire nei confronti dell’amministratore o del funzionario che ha consentito la prestazione (art. 191 del d.lgs. n. 267/2000), quando le delibere di spesa risultino assistite dall’attestazione di copertura finanziaria pur in mancanza di un formale impegno contabile.

Il fatto

Una cooperativa aveva reso per anni il servizio di pulizia delle strade a favore di un Comune, sulla base di un contratto del 1997 poi oggetto di disdetta ma proseguito, attraverso proroghe, senza un nuovo contratto scritto. La cooperativa agiva per l’ingiustificato arricchimento, chiedendo la differenza tra quanto versato e i maggiori importi di mercato. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Salerno la dichiarava inammissibile, ritenendo che, in assenza di contratto scritto, l’impresa dovesse agire direttamente nei confronti del funzionario o dell’amministratore (art. 191 d.lgs. n. 267/2000), restando esclusa l’azione ex art. 2041 cod. civ. verso l’ente. La cooperativa ricorreva per cassazione, valorizzando l’attestazione di copertura finanziaria delle delibere di giunta.

I termini del contrasto

Secondo un orientamento, l’azione ex art. 2041 cod. civ. deve essere instaurata direttamente nei confronti del funzionario quando manchi il conforme provvedimento dell’organo deliberativo e uno specifico impegno contabile registrato nel bilancio (Cass. n. 16756/2022): le obbligazioni fuori dallo schema procedimentale di spesa fanno sorgere un rapporto diretto con l’amministratore o il funzionario, con esclusione — per difetto di sussidiarietà — dell’azione verso l’ente, salvo il riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. n. 267/2000 (Cass. n. 12943/2025). La ricorrente valorizza invece l’avvenuta attestazione di copertura finanziaria e l’inserimento della spesa nei bilanci di previsione. La Prima Sezione, rilevato il contrasto, ritiene necessaria una approfondita riflessione e la trattazione in pubblica udienza.

Esito: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica, in ragione del rilievo nomofilattico della questione.

Perché è rilevante

La questione tocca imprese e professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione senza un contratto formalmente valido: individuare il legittimato passivo dell’azione di arricchimento — l’ente oppure il funzionario — è decisivo per la sorte del credito. Il nodo rimesso alla pubblica udienza è se l’attestazione di copertura finanziaria e l’inserimento in bilancio siano sufficienti a radicare l’azione verso l’ente, o se resti necessario il formale impegno contabile. In attesa della decisione, chi contratta con gli enti locali dovrebbe verificare non solo la copertura finanziaria, ma la completezza dello schema procedimentale di spesa, e valutare la posizione dell’amministratore o del funzionario quale possibile obbligato diretto.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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