Restituzione degli incentivi dopo la decadenza definitiva: la causa è del giudice ordinario, non del giudice amministrativo (Cass. SU 9087/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 9087/2026, pubblicata il 10 aprile 2026 (R.G.N. 12895/2025) — camera di consiglio del 24 marzo 2026, Primo Presidente Pasquale d’Ascola, Relatore ed estensore Enzo Vincenti.
Il principio di diritto
Quando la decadenza dagli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili è stata definitivamente accertata— perché non impugnata o confermata da sentenza passata in giudicato— il potere amministrativo del Gestore deve ritenersi esaurito e la domanda di restituzione delle somme erogate, fondata sull’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. non estende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a ogni controversia solo causalmente collegata a un provvedimento amministrativo, ma richiede che oggetto della lite sia, almeno in via mediata, l’esercizio di un potere autoritativo.
Il fatto
Il Gestore dei servizi energetici, accertate nel 2017 alcune violazioni, dichiarava la decadenza dalle tariffe incentivanti del “Primo Conto Energia” a carico di una società titolare di impianti fotovoltaici. La decadenza veniva confermata dal T.A.R. del Lazio e dal Consiglio di Stato, divenendo definitiva. Il Gestore promuoveva quindi un autonomo giudizio per ottenere la restituzione degli incentivi percepiti; il T.A.R. e poi il Consiglio di Stato (sentenza n. 2718/2025) affermavano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. e condannavano la società alla restituzione ex art. 2033 cod. civ. La società ricorreva alle Sezioni Unite denunciando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
La motivazione
Primo motivo (giurisdizione)— fondato, in continuità con le ordinanze delle stesse Sezioni Unite n. 5925, 5926 e 5927 del 2026, rese tra le medesime parti sul medesimo thema decidendum. Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato non solo dalla pronuncia richiesta ma soprattutto dalla causa petendi, ossia dalla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. si radica quando la controversia investe l’esercizio di poteri pubblicistici del Gestore in materia di produzione di energia— riconoscimento, diniego, revoca, decadenza o rimodulazione degli incentivi— anche quando il rapporto sia regolato con strumenti negoziali. Diverse sono le sorti, però, quando il provvedimento autoritativo non è più in discussione: accertata definitivamente la decadenza, il potere amministrativo è esaurito e il provvedimento diventa un mero antecedente, un fatto giuridico irretrattabile. In tale fase la domanda di restituzione non reclama alcun nuovo esercizio di potere pubblico, ma si risolve in un’ordinaria pretesa restitutoria fondata su un diritto soggettivo di credito, di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., devoluta al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 10016 del 2021). I precedenti che radicano la giurisdizione amministrativa riguardavano, invece, casi in cui era ancora in discussione la legittimità della decadenza o l’assetto sostanziale del rapporto incentivante.
Secondo motivo (eccesso di potere giurisdizionale per la mancata sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.)— assorbito dall’accoglimento del primo.
Esito: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta.
Implicazioni pratiche
La pronuncia traccia un discrimine netto tra le fasi. Finché si contesta la legittimità del provvedimento (decadenza, revoca, rimodulazione degli incentivi) o si discute dell’assetto del rapporto incentivante, la giurisdizione è del giudice amministrativo in via esclusiva (art. 133, comma 1, lett. o, cod. proc. amm.). Ma una volta che la decadenza è divenuta definitiva, la sola domanda di restituzione delle somme è una comune azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e appartiene al giudice ordinario. Chi deve recuperare gli incentivi, o difendersi dalla richiesta di restituzione, deve individuare correttamente il giudice a seconda di ciò che è ancora in discussione, per non incorrere in un difetto di giurisdizione. Principio ormai consolidato in una serie di pronunce tra le stesse parti, di rilievo diretto per il contenzioso sugli incentivi energetici.
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