Eccesso di potere giurisdizionale: il giudice amministrativo che annulla per carenze istruttorie e difetto di proporzionalità non sconfina nel merito (Cass. S.U. 22616/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 22616/2026 (deposito 2026) – Eccesso di potere giurisdizionale e limiti del sindacato del giudice amministrativo.
Il principio di diritto
L’eccesso di potere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, sindacabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., si configura quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità, non si limita ad annullare il provvedimento impugnato, rimettendo all’Amministrazione ogni valutazione in ordine al prosieguo della procedura, ma si spinge sino a prefigurare il possibile esito di tale valutazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
Il fatto
Una Provincia autonoma aveva disposto, con decreto, l’abbattimento di un’orsa in relazione a episodi di aggressione, sul presupposto parere favorevole dell’ISPRA. Sospeso in via cautelare il decreto, l’animale veniva poi rinvenuto morto per cause naturali. Il giudice amministrativo di primo grado dichiarava improcedibile il ricorso delle associazioni; il Consiglio di Stato, pur confermando l’improcedibilità dell’annullamento, accertava l’illegittimità degli atti ai fini risarcitori. La Provincia ricorreva alle Sezioni Unite deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, per invasione della sfera riservata al merito amministrativo e sostituzione alle valutazioni tecniche dell’ISPRA.
La motivazione
Il motivo e’ infondato sotto entrambi i profili. L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito ricorre solo quando il giudice amministrativo sostituisce la propria volontà a quella dell’amministrazione o prefigura l’unico esito corretto della discrezionalità, senza lasciare spazio a ulteriori provvedimenti. Nel controllo di legittimità, invece, il giudice amministrativo sindaca anche le valutazioni tecniche dell’amministrazione, col solo limite del divieto di sostituzione diretta. Nella specie il Consiglio di Stato ha esercitato un legittimo sindacato di legittimità: ha censurato l’inquadramento dell’episodio nella tabella tecnica di riferimento per carenze istruttorie e travisamento, e ha rilevato la violazione del principio di proporzionalità, dovendo l’abbattimento di una specie protetta costituire extrema ratio (art. 16 Direttiva Habitat), in assenza di altra soluzione valida e salvaguardando lo stato di conservazione della specie. Non vi e’ stato dunque alcuno sconfinamento.
Esito: la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso della Provincia e compensa le spese, data la particolarità della questione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce il confine del sindacato di legittimità sugli atti amministrativi discrezionali e a base tecnica: il giudice amministrativo può verificare la correttezza e completezza dell’istruttoria e delle valutazioni tecniche (anche di organi specializzati), e annullare per difetto di motivazione, travisamento o violazione del principio di proporzionalità, senza per questo invadere il merito. L’eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., resta circoscritto ai casi in cui il giudice si sostituisce all’amministrazione o predetermina l’unico esito possibile della scelta discrezionale.
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