Protezione internazionale: matrimonio forzato e violenza domestica impongono al giudice la cooperazione istruttoria officiosa (Cass. 9333/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 9333/2026, pubblicata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 11217/2025) — camera di consiglio del 9 gennaio 2026, Presidente Alberto Giusti, Relatrice Annamaria Casadonte.

Il principio di diritto

«La costrizione al matrimonio integra una forma tipica di violenza di genere e può costituire fatto persecutorio rilevante ai fini dello status di rifugiato, a prescindere dalla maggiore età della donna, dalla durata della convivenza o dall’assenza di mutilazioni genitali». In presenza di allegazioni attendibili di violenza di genere o domestica, il giudice è gravato dal dovere di cooperazione istruttoria officiosa, dovendo verificare, con COI aggiornate, la concreta capacità dello Stato di origine di prevenire e reprimere tali violenze.

Il fatto

Una richiedente asilo, cui la Commissione Territoriale aveva negato lo status di rifugiata riconoscendo la sola protezione speciale, impugnava il rigetto della protezione internazionale. A fondamento della domanda aveva allegato di essere stata costretta dal padre a un matrimonio forzato a saldo di un debito, di aver subito maltrattamenti e violenze durante il matrimonio e ulteriori violenze nel viaggio verso l’Italia. Il Tribunale di Campobasso confermava il rigetto sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, qualificando le vicende come situazioni individuali di tipo familiare e valorizzando l’assenza di ricorso alle autorità del Paese di origine. La richiedente ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

I due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. È nulla per motivazione meramente apparente (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.) la decisione graficamente esistente ma priva di un effettivo percorso logico-giuridico (Sez. Un. n. 8053/2014 e n. 22232/2016); in materia di protezione internazionale il vizio ricorre quando il giudice richiama principi astratti senza calarli nella vicenda personale del richiedente. La costrizione al matrimonio è forma tipica di violenza di genere e può costituire fatto persecutorio, a prescindere dalla maggiore età, dalla durata della convivenza o dall’assenza di mutilazioni genitali (Cass. n. 12647/2022); tali condotte non possono essere degradate a meri fatti privati, né sottovalutate per il mancato ricorso alle autorità, senza considerare il contesto sociale e culturale (art. 60 della Convenzione di Istanbul).

La violenza domestica integra un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007, quando lo Stato di origine non assicuri una tutela effettiva (Cass. n. 30360/2021); le donne possono costituire un gruppo sociale ai fini della direttiva qualifiche quando, per il solo fatto del sesso, siano esposte a violenze (CGUE, Grande Sezione, 16 gennaio 2024, C-621/21). In presenza di allegazioni attendibili, il giudice ha il dovere di cooperazione istruttoria officiosa (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008) e deve verificare, anche quando le violenze provengano da soggetti non statuali, se lo Stato di origine offra adeguata protezione (art. 5 d.lgs. n. 251/2007). Nel caso, il Tribunale non aveva escluso la credibilità delle dichiarazioni, ma aveva omesso il dovuto approfondimento istruttorio.

Esito: accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per un nuovo esame della domanda di protezione.

Implicazioni pratiche

Nelle domande di protezione fondate su violenza di genere o domestica, il giudice non può liquidare i fatti come vicende private né addossare alla vittima la spiegazione del mancato ricorso alle autorità: deve attivare la cooperazione istruttoria officiosa e verificare, con informazioni aggiornate sul Paese di origine (COI), se lo Stato sia effettivamente in grado di prevenire e reprimere tali violenze, anche quando provengano da privati. Una motivazione che richiami principi astratti senza calarli nella vicenda concreta è apparente e quindi nulla.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *