Acquisizione sanante (art. 42-bis): l’indennizzo si impugna in dieci anni, la zona F non è edificabile e l’occupazione illegittima non si prescrive prima del decreto (Cass. civ. 22642/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, sentenza n. 22642/2026, pubblicata il 3 luglio 2026 (R.G.N. 19992/2021) — udienza pubblica del 21 aprile 2026, Presidente Guido Mercolino, Relatore Luciano Varotti.
Il principio di diritto
Nell’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il termine per impugnare la liquidazione dell’indennizzo contenuta nel decreto è quello ordinario di prescrizione decennale, non applicandosi il breve termine dell’art. 54 del medesimo d.P.R. (e dell’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011), che non richiama tale istituto. Ai fini della stima, i suoli inseriti in “zona F” (aree per attrezzature e impianti di interesse generale) si presumono non edificabili, salvo che lo strumento urbanistico ammetta l’iniziativa edificatoria privata; il piano consortile di sviluppo industriale non modifica automaticamente lo strumento urbanistico comunale. Inoltre, il diritto all’indennità per l’occupazione illegittima sorge con il provvedimento di acquisizione (effetto ex nunc) e non può ritenersi prescritto per un periodo anteriore ad esso; sull’indennità per l’occupazione legittima gli interessi decorrono dalla fine di ciascuna annualità.
Il fatto
Un Consorzio di sviluppo industriale acquisiva, con decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, suoli occupati per la realizzazione di un impianto di depurazione. I proprietari, non accettato l’indennizzo, proponevano opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello di Potenza, che rideterminava le indennità trattando i suoli come edificabili, dichiarava prescritta parte dell’indennità da occupazione illegittima e riconosceva gli interessi sull’occupazione legittima solo dalla domanda. Avverso l’ordinanza ricorreva per cassazione il Consorzio (tre motivi); resistevano i proprietari con controricorso e ricorso incidentale (quattro motivi).
La motivazione
Termine di impugnazione (primo motivo principale)— infondato. Il termine dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001, poi disciplinato dall’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011, non è applicabile al procedimento dell’art. 42-bis, che quell’art. 29 non richiama: non sono consentite interpretazioni estensive o analogiche di termini di decadenza. Ne deriva che il termine per impugnare la liquidazione nel decreto di acquisizione è quello di prescrizione ordinaria decennale (Cass. n. 10077 del 2025); irrilevante, quindi, se la decorrenza si computi dalla p.e.c. al difensore o dalla raccomandata all’ablato.
Edificabilità dei suoli (secondo e terzo motivo principale)— fondati. I piani regolatori dei consorzi di sviluppo industriale contengono di regola prescrizioni urbanistiche di carattere generale, ma fino alla modifica dello strumento urbanistico comunale è quest’ultimo a disciplinare l’edificabilità dei suoli: nessuna modifica automatica ad opera del piano consortile. I suoli in zona F (attrezzature e impianti di interesse generale, ex d.m. n. 1444 del 1968) si presumono non edificabili, salvo che lo strumento urbanistico ammetta l’iniziativa privata anche mediante convenzionamento (Cass. n. 24744 del 2022; Cass. n. 6948 del 2023). La Corte territoriale aveva contraddittoriamente affermato, insieme, l’edificabilità e la destinazione integrale a depuratore, liquidando l’indennità in modo non conforme a legge.
Oneri di urbanizzazione e interessi (primo e terzo motivo incidentale)— fondati. Con il metodo sintetico-comparativo non vanno detratti dal valore venale gli oneri di urbanizzazione, già incorporati nel valore di mercato (Cass. n. 15693 del 2018); la Corte non aveva esaminato né la questione né la delibera consortile n. 121/2010. Sull’indennità per l’occupazione legittima gli interessi maturano al compimento di ciascun anno (Cass. n. 23391 del 2025).
Prescrizione dell’occupazione illegittima (quarto motivo incidentale)— fondato. L’acquisizione ex art. 42-bis opera ex nunc: il diritto all’indennità per l’occupazione illegittima sorge con il provvedimento di acquisizione e non poteva essere esercitato prima, sicché non poteva dichiararsi prescritto per il periodo anteriore. Sul punto il Collegio si discosta espressamente da Cass. n. 10081 del 2025.
Esito: accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo, il terzo e il quarto del ricorso incidentale; rigetta il primo motivo principale; dichiara assorbito il secondo motivo incidentale; cassa l’ordinanza e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Vademecum per il contenzioso sull’acquisizione sanante ex art. 42-bis. Primo: l’indennizzo liquidato nel decreto si impugna nel termine di prescrizione decennale, non entro i trenta giorni previsti per l’opposizione alla stima ordinaria. Secondo: l’inserimento dei suoli in zona F o in un piano consortile non li rende automaticamente edificabili; occorre verificare lo strumento urbanistico comunale vigente alla data del decreto e le possibilità legali ed effettive di edificazione. Terzo: con il metodo comparativo non si detraggono gli oneri di urbanizzazione. Quarto: il diritto all’indennità da occupazione illegittima sorge con l’acquisizione, con effetto ex nunc, e non si presta a decorrenze prescrizionali anteriori. Utile la mappatura dei singoli titoli indennitari (perdita della proprietà, occupazione legittima, occupazione illegittima) e delle rispettive regole su interessi e prescrizione.
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