Patrocinio a spese dello Stato: illegittima la riduzione del 30% sui minimi di tariffa; il compenso non può scendere oltre il 50% dei valori medi (Cass. 22679/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 22679/2026 (deposito 2026) – Patrocinio a spese dello Stato e limiti alla riduzione dei compensi.

Il principio di diritto

Ai fini della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.

Il fatto

Un avvocato, difensore di un detenuto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiedeva la liquidazione dei compensi per l’attività svolta davanti al Magistrato di sorveglianza (istanza di misure alternative, poi accolta). Il Tribunale di sorveglianza riconosceva i compensi nei minimi, li riduceva ulteriormente del 30% ex art. 12, co. 1, d.m. n. 55/2014, e applicava infine la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002. L’opposizione avverso la riduzione del 30% veniva respinta. Il difensore ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Preliminarmente, la Corte conferma la legittimazione del solo difensore a impugnare il provvedimento di liquidazione, essendo egli l’unico titolare del diritto al compenso verso lo Stato (il rapporto si instaura direttamente tra difensore e Stato). Nel merito, il ricorso e’ fondato: per orientamento consolidato, dopo le modifiche del 2018 al d.m. n. 55/2014, il giudice non può in alcun caso ridurre oltre il 50% i valori medi tabellari. Poiché il compenso era già stato liquidato nei minimi (cioè con la riduzione del 50% rispetto ai valori medi), non poteva applicarsi anche l’ulteriore riduzione del 30%, ma solo la decurtazione di 1/3 ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002. La Corte cassa senza rinvio e decide nel merito.

Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza e, decidendo nel merito, ridetermina il compenso in euro 946,00 (invece di 662,00), con condanna del Ministero della Giustizia alle spese dei giudizi di opposizione e di legittimità.

Implicazioni pratiche

Nella liquidazione dei compensi – anche del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – il pavimento e’ il 50% dei valori medi tabellari: una volta liquidato ai minimi, non sono ammesse ulteriori riduzioni percentuali su quella base (salva la decurtazione di 1/3 ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, che opera a valle). Per il difensore, conviene verificare che l’ente non sommi indebitamente più riduzioni; e ricordare che la legittimazione a impugnare la liquidazione spetta solo a lui, non al patrocinato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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