Patrocinio a spese dello Stato: illegittima l’esclusione del compenso per la fase decisoria; la semplicità dell’affare incide sul quantum, non sull’an (Cass. 22676/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 22676/2026 (deposito 2026) – Patrocinio a spese dello Stato ed esclusione del compenso per la fase decisoria.

Il principio di diritto

Il diritto al compenso, sotto il profilo dell’an, e’ legato allo svolgimento dell’attività difensiva e non alla sua natura o complessità, che sono elementi rilevanti solo in relazione al quantum: la semplicità del procedimento giustifica al massimo la riduzione del compenso al minimo, ma non la sua totale esclusione per una fase del giudizio.

Il fatto

Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, confermava la liquidazione del compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, escludendo il compenso per la fase decisionale in ragione della semplicità dell’affare (opposizione a una richiesta di archiviazione). Al difensore era stata liquidata la somma di 510 euro in luogo dei 960 richiesti. Il difensore ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dei minimi tariffari.

La motivazione

La censura e’ fondata. Non può giustificarsi il diniego del compenso dovuto per una fase del giudizio sulla mera considerazione della sua semplicità: quest’ultima giustifica al massimo la riduzione al minimo, ma non l’esclusione totale, essendo il diritto al compenso legato, sotto il profilo dell’an, allo svolgimento dell’attività difensiva e non alla sua natura o complessità (rilevanti solo sul quantum). Il primo giudice aveva erroneamente legato il diniego del compenso alla tipologia del procedimento (opposizione all’archiviazione). L’accoglimento della prima parte della censura rende fondata anche la seconda, poiché il mancato riconoscimento del compenso per una fase si risolve nella violazione dei minimi di tariffa.

Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La semplicità o la natura del procedimento non consentono di azzerare il compenso per una fase del giudizio effettivamente svolta: incidono soltanto sulla misura (quantum), potendo al più giustificare la liquidazione al minimo tariffario. Per il difensore, escludere del tutto una fase (di studio, introduttiva o decisionale) di fatto prestata viola i minimi inderogabili ed e’ censurabile.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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