Royalties nel valore doganale: la lettera c) non richiede il controllo del licenziante (Cass. civ. Sez. 5 n. 21395 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del valore in dogana, l’art. 136, par. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 2447/2015 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un collegamento fra il terzo che richiede il pagamento delle royalties e il venditore non è più indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria, per dimostrare l’obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della vendita. La nuova disciplina consente di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenziante, essendo sufficiente che le merci non possano essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante. Il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza costituisce una «condizione di vendita» quando l’assolvimento rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva un avviso di definizione dell’accertamento con il quale rettificava la dichiarazione doganale della società contribuente, includendo nel valore doganale della merce le royalties pagate per l’utilizzo di marchi di note case di moda, accertando le maggiori imposte doganali dovute. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la sentenza, accoglieva l’appello, ritenendo non assolto dall’Agenzia l’onere della prova circa l’esistenza del controllo del licenziante sul produttore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 70 e l’art. 71, par. 1, lett. c), del codice doganale unionale (Reg. UE n. 952/2013), che prevedono l’integrazione del prezzo effettivamente pagato con i corrispettivi e i diritti di licenza che il compratore è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci. L’attenzione si concentra sull’art. 136 Reg. (UE) n. 2447/2015, che al paragrafo 4 individua tre condizioni alternative, ciascuna idonea a configurare il pagamento di royalties come condizione della vendita.
La Corte rileva una parziale discontinuità della nuova disciplina rispetto all’art. 157 Reg. CE n. 2454/1993, che richiedeva che il pagamento si riferisse alle merci oggetto di valutazione e costituisse condizione di vendita. In particolare, la lettera c) del par. 4 dell’art. 136 codifica un orientamento già emerso nella giurisprudenza unionale (CGUE, causa C-173/15), secondo cui il pagamento costituisce condizione di vendita quando l’assolvimento rivesta un’importanza tale che, in difetto, il venditore non sarebbe disposto a vendere.
La Cassazione precisa che il legislatore unionale, rispetto alla previgente normativa, ha ampliato le ipotesi di inclusione dei diritti di licenza, non richiedendo più il requisito del controllo del licenziante sul produttore. La nozione di controllo, regolata dall’art. 127 Reg. (UE) n. 2447/2015, non costituisce più requisito indispensabile, ma integra solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria, per dimostrare l’obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della vendita.
Alla luce di tali orientamenti, la Corte ritiene infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione europea, emergendo un quadro interpretativo consolidato, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza unionale (CGUE, grande sezione, 24/03/2026, Remling, C-767/23). Il ricorso dell’Agenzia è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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