Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018: esclusa la compensazione con crediti IVA; nullità della sentenza tributaria per motivazione solo “per relationem” (Cass. civ. Sez. 5 n. 18376 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, nel prevedere che per il perfezionamento della definizione sia “esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, vieta ogni ipotesi di estinzione dell’obbligazione tributaria tramite compensazione, ivi inclusa quella tra crediti e debiti della medesima natura. Ne consegue che il contribuente è tenuto a versare la prima rata dell’importo dovuto entro il 31 maggio 2019 senza poter compensare tale importo con l’eventuale IVA a credito. È nulla, per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della commissione tributaria regionale che motivi esclusivamente “per relationem” alla pronuncia di primo grado, senza illustrare le censure dell’appellante e le ragioni del loro rigetto. Il giudice del rinvio, a seguito di C. cost. n. 10 del 2023, deve accertare la percentuale di costi forfettizzati da dedurre dai maggiori ricavi presunti in base a prelevamenti bancari non giustificati.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, emesso a seguito di indagini bancarie. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione. Nel corso del giudizio di appello, la società presentava istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata tramite compensazione con il credito IVA trimestrale. L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza, ritenendo preclusa la compensazione. La CTR dichiarava irregolare la domanda di definizione e rigettava l’appello avverso l’avviso di accertamento. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo relativo alla definizione agevolata. Ha ritenuto che laddove l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 esclude espressamente la compensazione prevista dall’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, il riferimento sia all’intero istituto della compensazione in ambito tributario, che proprio in quella norma trova la sua disciplina tipizzata. L’interpretazione della ricorrente, volta a distinguere tra compensazione “promiscua” e compensazione tra debiti e crediti omogenei, è stata disattesa in ragione del tenore letterale e della ratio deflativa della norma, che mira ad anticipare il pagamento degli importi dovuti. Il versamento della prima rata, pertanto, non può avvenire mediante compensazione con crediti IVA.
Con riguardo al secondo motivo, concernente la notifica dell’avviso di accertamento, la Corte ha confermato il proprio orientamento secondo cui la notifica eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 legge n. 890 del 1982 non richiede la relata di notifica né annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il potere di accertamento non è condizionato dalla previa redazione di un processo verbale di constatazione, non risultando eseguito un accesso ispettivo nel caso di specie. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della censura, introdotta solo in sede di legittimità.
La Corte ha, invece, accolto il quinto motivo, ravvisando la nullità della sentenza impugnata per la natura meramente adesiva della motivazione. La CTR, infatti, si era limitata a richiamare la compiutezza della motivazione del primo giudice, senza indicare le ragioni per cui la società non avesse assolto all’onere della prova contraria richiesto dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Tale motivazione “per relationem”, ha precisato la Corte, non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
È stato accolto anche l’ottavo motivo. La Corte ha richiamato il principio, affermato a seguito di C. cost. n. 10 del 2023, per cui il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria alla presunzione di ricavi occulti scaturente da prelievi bancari non giustificati, eccependo un’incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi. Su questo punto il giudice del rinvio dovrà compiere un nuovo accertamento. I restanti motivi sono stati rigettati o dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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