Sdemanializzazione tacita e usucapione: l’inerzia non basta (Cass. civ. Sez. 2 n. 21693 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sdemanializzazione tacita di un bene del demanio idrico, nel regime anteriore alla l. n. 37 del 1994, non può essere desunta dalla sola circostanza che il bene non sia più adibito da lungo tempo all’uso pubblico. Essa è ravvisabile esclusivamente in presenza di atti o fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà dell’amministrazione di sottrarre il bene alla sua destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino; una volontà univoca e concludente non può ricavarsi da una situazione meramente negativa di inerzia o tolleranza. La decisione sulla mancata ammissione di una prova è censurabile per violazione del diritto alla prova ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. solo se il giudice di merito afferma l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza; è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo non ammesso.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo prospiciente il lungolago, aveva proposto domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione di una porzione di area appartenente al demanio idrico, da lei recintata nel 2007. L’attrice aveva dedotto che l’area era stata utilizzata sin dal 1938 dai suoi danti causa in forza di una concessione comunale per la coltivazione di pioppi e che, nonostante la cessazione del rapporto concessorio, il possesso era proseguito uti dominus per oltre vent’anni, sostenendo che il protratto disinteresse dell’amministrazione avesse determinato una tacita sdemanializzazione.

Il Tribunale di Lecco aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione, escludendo l’intento abdicativo dell’amministrazione e la sussistenza dei presupposti per la sdemanializzazione tacita. La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi, relativi rispettivamente alla mancata ammissione delle prove e alla violazione dei principi in materia di sdemanializzazione tacita del demanio idrico.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli inammissibili o manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha rilevato che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità: la sentenza impugnata aveva partitamente indicato le ragioni dell’esclusione delle prove e il ricorso non illustrava la decisività delle stesse.

La Corte ha ricordato che il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito affermi l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza; nel caso di specie, la ricorrente non aveva svolto considerazioni idonee a scalfire la statuizione dei giudici d’appello, limitandosi a ribadire la natura percipiente della consulenza richiesta, che aveva ad oggetto circostanze accertabili in via documentale.

Con riferimento al secondo motivo, incentrato sulla sdemanializzazione tacita, la Corte ha dato continuità al principio, già richiamato dalla Corte territoriale e ribadito dalle Sezioni Unite n. 12062 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 11101 del 2002, secondo cui la perdita della destinazione pubblica del bene non può desumersi dalla sola circostanza di un mancato uso, anche protratto, né da una situazione di mera inerzia o tolleranza dell’amministrazione. È necessaria una volontà abdicativa inequivocabile e concludente, che nella specie non era stata dimostrata.

La censura è stata pertanto ritenuta volta a sollecitare una rivalutazione di dati fattuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento dell’importo di € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c., rivestendo tale condanna funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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