Non contestazione e requisiti del riscatto agrario: onere di conoscenza in capo al retraente (Cass. civ. Sez. 3 n. 762 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione non può trovare applicazione in relazione a fatti che, sebbene allegati da una parte, non siano conosciuti o conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, poiché l’onere di contestazione sorge solo quando la circostanza sia nota o almeno conoscibile dalla parte. Nei giudizi in tema di riscatto agrario, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’esercizio della prelazione (quali la coltivazione del fondo o la mancata vendita di altri fondi) attengono alla sfera di controllo del retraente, sicché la loro mancata contestazione da parte del convenuto non ne esonera l’attore dall’onere probatorio. La cassazione con rinvio della sentenza che abbia erroneamente attribuito valore dirimente al difetto o alla genericità della contestazione su tali requisiti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di due coltivatori diretti volta all’esercizio del diritto di riscatto agrario su un fondo contiguo al proprio, ceduto dalla proprietaria a una terza acquirente. I giudici del merito avevano ritenuto sussistenti tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l’esercizio del retratto, valorizzando, sul piano istruttorio, il carattere generico delle contestazioni sollevate dalla convenuta.
Avverso tale pronuncia, gli eredi dell’acquirente proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice d’appello considerato ipso iure fondata la domanda di retratto in ragione della sola genericità delle contestazioni, senza esigere alcuna prova sui requisiti costitutivi del diritto azionato.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ravvisando l’errore commesso dalla corte territoriale nell’aver attribuito rilievo decisivo alla mancata contestazione dei requisiti del retraente. Il Collegio ha rivisitato l’interpretazione del principio di non contestazione, coordinandolo con il principio generale secondo cui l’onere di contestazione sussiste solo quando i fatti controversi siano noti alla parte.
La Corte ha chiarito che spetta a chi invoca l’efficacia probatoria della non contestazione allegare che la controparte fosse a conoscenza della circostanza assunta come incontroversa. Tale principio assume particolare pregnanza quando il fatto non contestato sia un fatto proprio della parte che denuncia la mancata contestazione e non un fatto comune. Si richiama, in tal senso, il consolidato orientamento per cui il fatto non contestato deve essere escluso dall’ambito degli accertamenti solo se la parte che lo allega dimostri che la controparte lo conoscesse o potesse conoscerlo con l’ordinaria diligenza.
Declinando tale principio alla prelazione agraria, la Corte ha osservato che i requisiti soggettivi e oggettivi (come la coltivazione del fondo per il periodo prescritto o la capacità lavorativa del retraente) attengono a circostanze di fatto riferibili alla sfera soggettiva di controllo del retraente stesso. Di tali circostanze non è predicabile, in difetto di prova contraria, alcuna conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte, sicché la mancata contestazione non può esonerare l’attore dall’onere di provarne la sussistenza.
La Corte ha infine precisato, con riguardo al tema della riscattabilità del fabbricato insistente sul fondo, che il requisito della ruralità e il vincolo pertinenziale con il terreno sono del tutto indipendenti dall’iscrizione catastale dell’immobile, la quale assume valore solo ai fini fiscali e può costituire un indizio della natura del bene, ma non un elemento dirimente.
Nota della Redazione
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